Ordinanza n. 3005/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 4390/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. IV, n. 4390/2026, impugnata unitamente alla relativa esecutività
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa appellante ha proposto appello contro una sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la società era titolare di un provvedimento di proroga tecnica volto a garantire la continuità del servizio e che era prossima la data del 29 ottobre 2026, circostanze poste a fondamento della deduzione di un pregiudizio grave e irreparabile. Il testo non espone gli specifici motivi di merito dell'appello né le censure rivolte alla sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato, in sede cautelare e sulla base di una sommaria delibazione, ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. La misura è stata ritenuta giustificata dal pregiudizio grave e irreparabile, valutato anche attraverso la comparazione degli interessi contrapposti: l'appellante disponeva di una proroga tecnica funzionale alla continuità del servizio e risultava prossima la scadenza del 29 ottobre 2026. L'ordinanza non formula una decisione sul merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Consente, in appello, la richiesta incidentale di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata; nel caso concreto la domanda cautelare è stata accolta per la presenza di un pregiudizio grave e irreparabile, valutato mediante comparazione degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- In sede di appello, l'esecutività della sentenza di primo grado può essere sospesa quando, a una sommaria delibazione, la parte istante dimostri un pregiudizio grave e irreparabile e la comparazione degli interessi contrapposti deponga a favore della misura cautelare.
- La prossimità della scadenza di una proroga tecnica adottata per garantire la continuità del servizio può concorrere a integrare il pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare in appello non definisce il merito delle censure rivolte contro la sentenza di primo grado.
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