Cassazione Penale, Sentenza n. 3734/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che aveva confermato l'assoluzione degli imputati dal reato di truffa nei confronti del MAZZILLI. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver considerato che il contratto di fornitura indicava una polizza assicurativa UNIPOL (inesistente) la cui esistenza avrebbe indotto il MAZZILLI ad accettare l'offerta; si censurava anche la valutazione riguardo alla presunta polizza ZURICH (copertura solo per la durata del cantiere), la mancata valutazione della condotta successiva degli imputati (invito a denunciare e successiva comunicazione di inesistenza di copertura) e la mancata considerazione della liberatoria sottoscritta dal MAZZILLI alla consegna dei pannelli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le doglianze si risolvessero in una mera censura di merito e in una diversa lettura delle risultanze probatorie, sindacabile in cassazione solo se sussistono mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, elementi non dimostrati. La decisione ha richiamato la "doppia conforme" (concordanza tra primo e secondo grado) e ha ritenuto che dalle prove documentali e dichiarative emergesse una spiegazione alternativa plausibile (errore materiale nel numero di polizza, esistenza di copertura ZURICH limitata al cantiere, contatti dell'agente ZURICH per estendere la garanzia) che escludeva la prova del dolo iniziale oltre ogni ragionevole dubbio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 441, comma 5, c.p.p.
richiamato per indicare la modalità di escussione del teste (agente ZURICH) e il valore probatorio della sua deposizione nella ricostruzione dei fatti
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna)
principio che limita i motivi di cassazione: non sono deducibili censure che attaccano la persuasività o la diversa valutazione del merito, salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
ulteriore conferma del principio di non sindacabilità in Cassazione delle valutazioni di merito salvo i profili tassativi indicati dalla giurisprudenza
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: per impugnare la valutazione probatoria è necessaria dimostrare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione oppure l'ignoranza di atti probatori essenziali
- La concordanza tra primo e secondo grado (doppia conforme) rafforza l'immunità della decisione dalla sindacabilità in Cassazione; difendere la decisione di merito come plausibile giustifica l'inammissibilità del ricorso
- Per dimostrare la sussistenza del dolo nella truffa contrattuale occorre prova chiara che l'indicazione di una polizza inesistente sia stata consapevole e determinante nella scelta del contraente; meri errori materiali, interpretazioni diverse della copertura o negoziazioni con l'assicuratore possono escludere il dolo
- Le dichiarazioni di testimoni e la documentazione assicurativa (es. polizze, preventivi, contatti con agenti) hanno rilievo decisivo: se forniscono una spiegazione alternativa coerente, la tesi del raggiro risulta indebolita
- In situazioni simili è fondamentale produrre elementi che dimostrino non solo l'inesistenza della copertura dichiarata, ma anche la consapevolezza e la volontà ingannevole del fornitore al momento della formazione del contratto
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