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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30821/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione promossa da Fausta Mancini (detenzione: 7/12/2019-11/12/2019 in carcere; 12/12/2019-4/11/2020 arresti domiciliari). La Mancini era stata imputata per reati connessi a presunte false certificazioni mediche (tra gli artt. 81, 319, 321, 479 c.p.) in qualità di impiegata del patronato "Senas", ma era stata assolta per non avere commesso il fatto. Il Ministero ha dedotto l'illogicità e l'insufficienza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e)) in relazione alla presunta assenza dei presupposti per la riparazione di cui all'art. 314, primo comma, c.p.p. Nel dettaglio ha contestato che la Corte non avrebbe valutato: a) che per il rimedio della ingiusta detenzione rileva l'apparenza di illiceità della condotta (non solo la rilevanza penale effettiva); b) che la presenza di circostanze oggettivamente sospette avrebbe giustificato la misura cautelare in mancanza di ulteriori accertamenti; c) che, quale impiegata del patronato, la Mancini non poteva esercitare la funzione di segnalare o consigliare medici creando canali privilegiati; d) l'ipotesi che la Mancini avesse conoscenze tali da suggerire patologie adatte al riconoscimento dell'invalidità. La difesa della Mancini ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, e il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. L'ordinanza impugnata è del 18/05/2023, depositata il 23/05/2023 e notificata all'Avvocatura dello Stato il 05/06/2023, con attestazione di esecutività il 21/06/2023. Successivamente la Corte territoriale ha notificato una correzione di errore materiale l'08/03/2024; il Ministero ha proposto il ricorso in Cassazione il 14/03/2024, ossia oltre i termini, motivo per cui la Suprema Corte ha respinto l'impugnazione per inammissibilità. Conseguentemente il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nulla è stato liquidato alla resistente per spese.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Sono i motivi di cassazione invocati dal Ministero (insufficienza e illogicità della motivazione). La Corte non ha esaminato il merito di tali censure perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.

  • art. 314, primo comma c.p.p.

    Norma richiamata dal Ministero quale riferimento ai presupposti per la riparazione; il ricorrente sosteneva che tali presupposti (presumibilmente inerenti la legittimità della detenzione) mancassero, ma la Cassazione non ha affrontato la questione per il difetto di tempestività del ricorso.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata dalla Corte per affermare che non sussistono ragioni di esonero dalla condanna per inammissibilità del ricorso (ossia per il pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende).

Massime di principio

  • Le impugnazioni in Cassazione sono molto sensibili ai termini di proposizione: la notifica del provvedimento impugnato e la dichiarazione di esecutività avviano i termini e un successivo atto di correzione materiale non necessariamente interrompe o rinnova i termini; un ricorso proposto dopo termini è dichiarato inammissibile, anche se il motivo di merito appare fondato.
  • In cause di riparazione per ingiusta detenzione, oltre al merito (es. mancanza di "colpa grave" o dolo), è essenziale osservare le regole processuali: la tempestività dell'impugnazione è condizione di ammissibilità preliminare e può determinare la caduta dell'azione del ricorrente indipendentemente dalla fondatezza delle censure.
  • Quando si contesta una pronuncia che riconosce la riparazione, il ricorrente dovrebbe tempestivamente sollevare sia profili di diritto sostanziale (apparenza di illiceità, apprezzamento degli indici indiziari) sia questioni processuali (data di notificazione, esecutività, eventuali atti integrativi), evitando di affidarsi esclusivamente a notifiche successive di correzioni materiali.
  • Nel giudizio di riparazione la valutazione del comportamento dell'imputato può discostarsi dalla valutazione penale: l'assenza di prova penale (assoluzione) e l'attività che rientra nelle mansioni lavorative (es. fissare appuntamenti) possono portare a ritenere mancante l'elemento soggettivo della colpa grave, ma ogni caso va valutato nella sua concreta apparenza di illiceità.
  • Le parti devono considerare il rischio di pronunce sanzionatorie per ricorsi manifestamente tardivi o infondati (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende); quindi, prima di proporre ricorso, verificare con attenzione termini e rilevanza delle notifiche ricevute.

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