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Ordinanza

Ordinanza n. 263/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Como in data 4 luglio 2025, distinta come “Prot. Interno n. -OMISSIS- del 04/07/2025”, notificata in pari data, a mezzo nota distinta come “Prot. Uscita n. -OMISSIS-del 04/07/2025”; - di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o susseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare della informativa n. -OMISSIS- redatta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Como in data 20.12.2024, della proposta di adozione della presente interdittiva formulata in data 13.06.2025 dal Gruppo Interforze Antimafia - istituito presso la Prefettura di Como - a seguito della ricezione in data 06.02.2025 della suddetta informativa e della susseguente istruttoria svolta; - del conseguente provvedimento adottato dal Comune di -OMISSIS- - Città di -OMISSIS-, Ufficio Tributi e Commercio su aree pubbliche - distinto come “Prot. -OMISSIS- n. Cat. -OMISSIS-”, notificato in data 23 luglio 2025, a mezzo del quale si è disposto che: “E' fatto divieto di prosecuzione presso la sede di -OMISSIS-, -OMISSIS-, dell'attività produttiva (assemblaggio cartoni non alimentari conto terzi) alla società -OMISSIS- S.R.L.S. (…)”, la quale “dovrà provvedere alla chiusura dell'attività e alla cessazione immediata dell'uso dei locali a fini produttivi, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del presente atto”, costituendo tale provvedimento “presa d'atto formale dell'informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Como in data 04/07/2025, senza alcuna valutazione di merito da parte del Comune”; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.R.L.S il 10\11\2025 : - della sopravvenuta informazione antimafia interdittiva, adottata dal Prefetto di Como in data 23 ottobre 2025, distinta come “Prot. Interno n. -OMISSIS- del 23/10/2025”, notificata in pari data e di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o susseguente, ancorché non conosciuto e di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o susseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare del verbale n. -OMISSIS-/INT relativo all’apposizione dei sigilli del 23 ottobre 2025, notificato in pari data ; - di ogni atto ad essi connesso e conseguente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.R.L.S il 20\1\2026 : - del sopravvenuto provvedimento adottato dal Comune di -OMISSIS- – Città di -OMISSIS-, Ufficio Tributi e Commercio su aree pubbliche – distinto come “Prot. -OMISSIS-”, notificato in data 9 gennaio 2026 avente ad oggetto: “Conferma divieto di prosecuzione attività produttiva per conferma di interdittiva prefettizia antimafia ed ordinanza del TAR Lombardia – Milano R.G. -OMISSIS- dell’11/12/2025” e ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto; nonché, PER L'ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ, AI SOLI FINI RISARCITORI, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 104/2010, - del verbale n. -OMISSIS-/INT di apposizione dei sigilli, del 23 ottobre 2025, notificato in pari data. e per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 104/2010, con conseguente condanna del Comune di -OMISSIS- al pagamento delle somme che saranno determinate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Giustizia amministrativa202502922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva prefettizia, divieto comunale di prosecuzione dell’attività produttiva, successiva interdittiva prefettizia, verbale di apposizione dei sigilli e provvedimento comunale di conferma del divieto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l’informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Como il 4 luglio 2025, gli atti istruttori presupposti, il conseguente provvedimento comunale che vietava la prosecuzione dell’attività di assemblaggio di cartoni non alimentari conto terzi e imponeva la chiusura dell’attività e la cessazione immediata dell’uso produttivo dei locali, la successiva interdittiva prefettizia del 23 ottobre 2025, il verbale di apposizione dei sigilli e il provvedimento comunale del 9 gennaio 2026 di conferma del divieto. È stata inoltre proposta domanda di accertamento dell’illegittimità del verbale ai soli fini risarcitori e domanda risarcitoria nei confronti del Comune ai sensi degli artt. 34, comma 3, e 30 c.p.a. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di censura né le specifiche doglianze rivolte agli atti prefettizi, istruttori e comunali.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In particolare, a un primo sommario esame, ha ritenuto che il secondo ricorso per motivi aggiunti non fosse assistito dal necessario fumus boni iuris, poiché il provvedimento comunale del 9 gennaio 2026, recante conferma del divieto di prosecuzione dell’attività produttiva, costituisce un atto meramente esecutivo dei precedenti provvedimenti, che non erano stati sospesi dal Tribunale. L’ordinanza non formula una valutazione definitiva sulla legittimità delle interdittive, del divieto comunale, del verbale di apposizione dei sigilli o sulle domande risarcitorie. È stata confermata l’udienza pubblica di merito dell’11 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di accertamento dell’illegittimità del verbale ai soli fini risarcitori; la questione non è stata definita in questa fase cautelare.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento del danno derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa; la domanda non è stata decisa con l’ordinanza cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris deve sussistere anche con riferimento agli atti impugnati mediante motivi aggiunti; la mancanza di tale requisito giustifica il rigetto dell’istanza cautelare.
  • Un provvedimento meramente esecutivo di precedenti atti amministrativi non sospesi dal giudice non presenta, a un primo sommario esame, un autonomo profilo di illegittimità idoneo a fondare la sospensione cautelare, quando si limiti a confermarne o attuarne gli effetti.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaIndustria, artigianato e attività produttiveTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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