Cassazione Penale, Ordinanza n. 17801/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione. La sentenza di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La condannata ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo la carenza di motivazione sul quantum degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione. In sostanza contestava che il giudice di merito non avesse adeguatamente giustificato l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità e, comunque, infondato nel merito, rilevando che la motivazione del giudice di appello richiamava espressamente la gravità dei reati, il danno concretamente inflitto e l'apporto della condannata, elementi ritenuti idonei ai fini della commisurazione della pena ex art. 81 c.p., anche alla luce degli aumenti contenuti (dieci giorni di reclusione ed euro 100 di multa per ciascun reato satellite).
Norme richiamate
Nel reato continuato il giudice, oltre a individuare il reato più grave e la pena base, deve determinare e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite; la motivazione è tanto più esigibile quanto più rilevanti sono gli aumenti, ma può essere sintetica se gli incrementi sono modesti e comunque tale da consentire il controllo sul rispetto della proporzione e dei limiti legali.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'inammissibilità dell'impugnazione.
Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
"In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite"; "il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene"
La Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite sul reato continuato, ritenendo sufficiente la motivazione della Corte territoriale perché ancorata a criteri concreti e proporzionata alla modestia degli aumenti applicati.
Massime di principio
- Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare gli aumenti per i reati satellite, ma l'intensità della motivazione può essere graduata in relazione all'entità dei singoli aumenti.
- Una motivazione che richiami gravità dei fatti, danno concretamente arrecato e apporto del singolo autore può essere sufficiente quando gli aumenti ex art. 81 c.p. siano contenuti e consentano di escludere un cumulo materiale surrettizio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni generiche e non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione per colpa della parte ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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