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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05724/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato l'esito di merito e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento erano contestati a entrambi gli imputati il reato di frode assicurativa ex art. 642 c.p.; a uno di essi era inoltre contestato il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ex art. 367 c.p. La sentenza della Corte d'appello di Milano aveva confermato l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio. Con un unico atto difensivo, i ricorrenti hanno dedotto: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, censurando la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito; 2) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) vizio di motivazione per non avere la pena contenuto entro i minimi edittali. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie; il secondo manifestamente infondato, perché dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p. non basta la mera incensuratezza e il diniego era stato adeguatamente motivato sull'assenza di elementi positivamente valutabili; il terzo manifestamente infondato, poiché non esiste un diritto al minimo edittale e la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per illogicità o arbitrarietà, non ravvisate nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    reato contestato a entrambi i ricorrenti; la Corte non ne rivaluta il merito e si limita a dichiarare inammissibile la censura sulla motivazione dell'affermazione di responsabilità.

  • art. 367 c.p.

    reato contestato solo a uno dei ricorrenti; la relativa doglianza è ricompresa nel primo motivo, ritenuto inammissibile perché volto a sollecitare una diversa lettura delle prove.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche non possono essere concesse per il solo fatto dell'incensuratezza; occorrono elementi positivi ulteriori, la cui assenza può legittimare il diniego.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125

    richiamato per evidenziare la modifica dell'art. 62-bis c.p. e il superamento della sufficienza della sola incensuratezza.

  • art. 132 c.p.

    la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena richiamati per giustificare la graduazione del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove, poiché la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia motivato in modo congruo e sia fondato sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili; la mera incensuratezza dell'imputato non è di per sé sufficiente.
  • La determinazione della pena entro la cornice edittale appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'arbitrarietà o dell'illogicità manifesta della motivazione.
  • Non esiste un diritto dell'imputato al minimo edittale: uno scostamento dal minimo può essere giustificato da elementi del fatto e della personalità del colpevole, come la particolare organizzazione o articolazione della condotta fraudolenta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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