Cassazione Penale, Ordinanza n. 05724/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato l'esito di merito e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento erano contestati a entrambi gli imputati il reato di frode assicurativa ex art. 642 c.p.; a uno di essi era inoltre contestato il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ex art. 367 c.p. La sentenza della Corte d'appello di Milano aveva confermato l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio. Con un unico atto difensivo, i ricorrenti hanno dedotto: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, censurando la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito; 2) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) vizio di motivazione per non avere la pena contenuto entro i minimi edittali. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie; il secondo manifestamente infondato, perché dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p. non basta la mera incensuratezza e il diniego era stato adeguatamente motivato sull'assenza di elementi positivamente valutabili; il terzo manifestamente infondato, poiché non esiste un diritto al minimo edittale e la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per illogicità o arbitrarietà, non ravvisate nel caso concreto.
Norme richiamate
reato contestato a entrambi i ricorrenti; la Corte non ne rivaluta il merito e si limita a dichiarare inammissibile la censura sulla motivazione dell'affermazione di responsabilità.
reato contestato solo a uno dei ricorrenti; la relativa doglianza è ricompresa nel primo motivo, ritenuto inammissibile perché volto a sollecitare una diversa lettura delle prove.
le attenuanti generiche non possono essere concesse per il solo fatto dell'incensuratezza; occorrono elementi positivi ulteriori, la cui assenza può legittimare il diniego.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
richiamato per evidenziare la modifica dell'art. 62-bis c.p. e il superamento della sufficienza della sola incensuratezza.
la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.
criteri di commisurazione della pena richiamati per giustificare la graduazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove, poiché la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia motivato in modo congruo e sia fondato sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili; la mera incensuratezza dell'imputato non è di per sé sufficiente.
- La determinazione della pena entro la cornice edittale appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'arbitrarietà o dell'illogicità manifesta della motivazione.
- Non esiste un diritto dell'imputato al minimo edittale: uno scostamento dal minimo può essere giustificato da elementi del fatto e della personalità del colpevole, come la particolare organizzazione o articolazione della condotta fraudolenta.
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