Cassazione Civile, Ordinanza n. 14265/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società consolidante ha impugnato, davanti al giudice tributario, il ruolo e la cartella di pagamento emessi a seguito di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con recupero a tassazione di maggiori redditi accertati nei confronti della società consolidata. Nel corso del giudizio è emerso che la società consolidata ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con pagamento integrale delle somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, sostenendo che la definizione avesse effetto anche nei propri confronti in ragione del vincolo di solidarietà nel consolidato fiscale.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria da parte della società consolidata e del conseguente effetto estintivo del debito. Richiamato il vincolo di solidarietà tra consolidante e consolidata, ha ritenuto che la definizione operasse anche in favore della ricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e non ha pronunciato sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della dichiarazione di adesione entro il termine previsto e con il pagamento integrale delle somme dovute, determinando l'estinzione totale del debito.
conv. d.l. n. 193 del 2016
La norma di conversione disciplina il regime della definizione agevolata richiamata dalla Corte.
art. 46 proc. trib.
In caso di cessata materia del contendere, non vi è luogo a pronuncia sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, una volta perfezionata mediante domanda tempestiva e integrale pagamento, estingue il debito tributario oggetto di lite.
- Quando tra più soggetti sussiste un vincolo di solidarietà sostanziale, la definizione agevolata ottenuta da uno di essi può spiegare effetti anche nei confronti degli altri coobbligati nel medesimo rapporto.
- La sopravvenuta definizione della pretesa impositiva determina la cessazione della materia del contendere e rende inutile la prosecuzione del giudizio.
- In presenza di cessazione della materia del contendere nel processo tributario, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa statuizione prevista dalla disciplina applicabile.
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