Cassazione Penale, Ordinanza n. 02391/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano, ritenendo che i motivi dedotti non fossero proponibili avverso una sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza di patteggiamento emessa dal giudice dell'udienza preliminare. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, ma il testo non consente di ricostruire in modo più specifico il contenuto analitico dei motivi. La Corte osserva comunque che i motivi erano non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Viene richiamato il principio per cui, nella sentenza di patteggiamento, il richiamo all'art. 129 c.p.p. è sufficiente a dimostrare che il giudice ha verificato l'assenza di cause di proscioglimento, senza necessità di una motivazione più ampia, salvo che l'eventuale causa di proscioglimento emerga in modo evidente. Nel caso concreto, il capo di imputazione conteneva elementi fattuali che deponevano per l'illiceità della condotta di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.
Norme richiamate
Nella sentenza di patteggiamento è sufficiente il richiamo all'art. 129 c.p.p. per ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la sussistenza di cause di proscioglimento; non occorre una motivazione analitica ulteriore, salvo che la causa di proscioglimento emerga con evidenza.
Viene richiamato in via generale il codice di procedura penale in relazione alla sentenza impugnata e alla verifica delle cause di proscioglimento.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento i motivi di ricorso sono rigidamente limitati e non possono tradursi in censure incompatibili con la struttura del rito applicato.
- Nel patteggiamento, il mero richiamo all'art. 129 c.p.p. nella motivazione è sufficiente a dimostrare l'avvenuta verifica delle cause di proscioglimento, senza necessità di un esame dettagliato ulteriore.
- La causa di proscioglimento può superare la validità della decisione solo se risulta evidente dagli atti, non essendo sufficiente una generica contestazione della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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