Cassazione Penale, Sentenza n. 38177/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia integra una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello (8/2/2021) ai difensori di fiducia dell'imputato, avv.ti Giuseppe Lanzalone e Gaetano Sansone. La notifica era stata invece effettuata solo all'avv. Angela Matarrese, che risultava essere soltanto domiciliataria e non difensore di fiducia; perciò i difensori effettivi non poterono partecipare all'udienza celebrata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020, con violazione del diritto di difesa e delle norme sugli atti processuali.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata nel capo di imputazione per il reato di dichiarazione fraudolenta: contestazione relativa all'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi
art. 178, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità assoluta per violazioni che incidono sul diritto di difesa; la Corte l'ha richiamata per qualificare come insanabile la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza ai difensori di fiducia
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Regola le conseguenze delle nullità assolute; utilizzata per ritenere la rilevabilità d'ufficio e in ogni stato e grado del giudizio della violazione
art. 601, comma 5 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello; l'omessa notifica al difensore di fiducia è stata ritenuta causa di nullità assoluta
art. 23, comma 1 d.l. n. 149/2020
Norma emergenziale che consente la celebrazione in camera di consiglio se l'imputato non esprime volontà di comparire; la Corte ha rilevato che i difensori non potevano avanzare richieste di discussione orale poiché non informati della data
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020
Richiamato nella fase di requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione; non inciso direttamente sulla decisione ma segnalato nelle conclusioni dell'ufficio requirente
Massime di principio
- La notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello deve essere effettuata ai difensori di fiducia indicati: la semplice domiciliazione presso un avvocato non sostituisce la notifica al difensore effettivamente designato.
- L'omessa notifica al difensore di fiducia integra una nullità assoluta e insanabile (art. 178 lett. c, art. 179 c.p.p.), rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e può portare all'annullamento della sentenza impugnata.
- In procedimenti celebrati in camera di consiglio (anche ai sensi di norme emergenziali come il d.l. 149/2020), la mancata informazione dei difensori sulla data impedisce loro di esercitare strumenti difensivi (es. richiesta di discussione orale) e rafforza la consistenza della nullità per mancata notifica.
- Per evitare il rischio di nullità, il difensore e la parte devono curare la tempestiva e formale nomina/ratifica del difensore di fiducia e verificare che tutte le notifiche processuali siano indirizzate ai soggetti effettivamente incaricati.
- In caso di dubbio sulla regolarità delle notifiche del decreto di fissazione dell'udienza, il ricorso in Cassazione per violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. è un rimedio efficace per ottenere l'annullamento e il rinvio del giudizio.
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