Cassazione Penale, Sentenza n. 11327/2026 del 26/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM il 25/11/2025 (eseguito il 01/12/2025) in relazione al reato di coltivazione illecita di piante di cannabis (art. 73 DPR 309/90). La difesa deduceva: 1) nullità del sequestro per mancata convalida del PM, atteso che il sequestro sarebbe stato di iniziativa della polizia giudiziaria e quindi soggetto a convalida ai sensi dell'art. 355, comma 2, c.p.p.; 2) vizi di motivazione e violazione del diritto di difesa (art. 114 disp. att. c.p.p., artt. 97 e 178 c.p.p.), sostenendo che la polizia non avrebbe correttamente attivato la procedura per la nomina del difensore d'ufficio e che l'indagato non avrebbe validamente rinunciato all'assistenza; 3) illegittimità del mantenimento del sequestro contestando la valutazione del fumus commissi delicti e delle esigenze probatorie, e censurando che il Tribunale avrebbe giustificato il sequestro anche in base a deduzioni difensive sull'uso terapeutico della sostanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha richiamato il principio per cui il ricorso in materia di misure cautelari reali contro le ordinanze del tribunale per il riesame è proponibile in Cassazione solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, c.p.p.), pertanto le censure sulla motivazione sono inammissibili salvo la mancanza assoluta della motivazione. Nel merito la Corte ha ritenuto che: il decreto di perquisizione e il decreto di sequestro erano congruamente motivati e si fondavano su corposa attività di polizia giudiziaria (indagini che evidenziavano coltivazione di piante e la presenza di serra, trasferimento delle piante, ecc.); la contemporanea emissione del decreto di perquisizione e di sequestro consente di impugnare il sequestro e valutare la perquisizione in stretta interdipendenza con esso (richiamo all'art. 252‑bis c.p.p.); il mantenimento del sequestro era giustificato anche per consentire accertamenti peritali (compresa l'analisi del principio attivo e le deduzioni difensive relative a un possibile uso terapeutico); gli atti di esecuzione (verbali) documentavano l'avviso all'indagato circa la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia e l'impossibilità di reperire prontamente l'avvocato indicato, con conseguente rinuncia o mancanza di reperibilità conforme a art. 250 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma penale richiamata quale titolo di reato (coltivazione e detenzione ai fini di spaccio) che giustifica l'oggetto delle indagini e del sequestro probatorio
Codice di procedura penale, art. 355
Riferimento posto dalla difesa per sostenere l'obbligo di convalida da parte del PM per sequestri di iniziativa della PG; la Corte ha esaminato la legittimità dell'esecuzione nelle sue risultanze senza annullare per mancata convalida
Codice di procedura penale, art. 252-bis
Richiamato per distinguere i rimedi contro la perquisizione: l'opposizione al decreto di perquisizione è prevista solo se non segue sequestro; nel caso di perquisizione contestuale al sequestro la censura deve tempestivamente riguardare il sequestro
Codice di procedura penale, art. 325
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale per il riesame in materia di misure reali è esperibile solo per violazione di legge; limita il sindacato in Cassazione sulle motivazioni
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato per il principio dell'obbligo di motivazione delle decisioni; la Corte precisa che solo la mancanza assoluta di motivazione integra violazione di legge
Costituzione, art. 111
commi 6 e 7 (richiamati nel contesto dell'art. 125 c.p.p.)
Fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali
Codice di procedura penale, artt. 247 e ss., 253 e ss., 365
Norme richiamate per la disciplina della perquisizione, del sequestro probatorio e dell'esecuzione degli atti; la Corte ha ritenuto che gli atti di esecuzione avessero rispettato le formalità previste
Codice di procedura penale, art. 250
Applicato per valutare l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere e la reperibilità del difensore; i verbali hanno documentato la chiamata e la mancata reperibilità
Codice di procedura penale, art. 606
Richiamato nella parte in cui la Corte distingue i vizi di motivazione non deducibili in cassazione da quelli integranti violazione di legge
Massime di principio
- Avverso ordinanze sul sequestro probatorio il ricorso per cassazione è possibile solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); le censure meramente motivazionali sono in genere inammissibili salvo la mancanza assoluta della motivazione.
- Se perquisizione e sequestro sono disposti contestualmente, la legittimità della perquisizione si valuta in stretta interdipendenza con il sequestro; il rimedio dell'opposizione al decreto di perquisizione (art. 252-bis) opera solo se non è conseguito alcun sequestro.
- Per il sequestro probatorio è sufficiente che l'oggetto sottoposto a vincolo sia pertinente al reato e che vi siano atti di polizia giudiziaria che giustifichino le esigenze probatorie, anche quando l'imputazione cautelare indichi solo il titolo di reato.
- Se la polizia dichiara nei verbali di aver avvisato l'indagato della facoltà di farsi assistere e risulta tentativo di contattare il difensore indicato (con sua mancata reperibilità), la rinuncia o l'assenza di assistenza può essere considerata valida; tuttavia, in presenza di dubbi, è opportuno documentare ogni richiesta di difensore d'ufficio.
- Se la difesa contesta la mancata convalida di un sequestro ritenuto di iniziativa della PG, è necessario verificare specificamente se e quando sia intervenuta la convalida del PM; l'assenza di convalida può comportare conseguenze di efficacia del vincolo, ma la rilevanza va valutata tempestivamente sui rimedi previsti.
- Quando la difesa prospetta finalità terapeutiche o altre giustificazioni relative alla sostanza sequestrata, l'organo giudicante può comunque disporre il mantenimento del sequestro per consentire accertamenti peritali e tossicologici necessari a verificare tali deduzioni.
- In ogni caso procedurale, è importante impugnare tempestivamente il sequestro (o il decreto contro cui sono previsti rimedi) e raccogliere documentazione sugli atti di esecuzione (verbali, tentativi di reperibilità del difensore, elenco beni sequestrati) per fondare le censure rilevanti in sede competente.
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