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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9528/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione, con decisione del 17/12/2021, ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. La Corte ha richiamato la ricezione e l'accettazione documentate della remissione; ha inoltre disposto che le spese del procedimento, come indicato nell'atto di remissione, siano a carico del querelato (ossia dell'imputato).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 7/4/2021 deducendo che, successivamente a quella sentenza, la persona offesa aveva rimesso la querela (atto del 25/05/2021) e che il ricorrente aveva accettato la remissione; per tale motivo chiedeva che il reato fosse dichiarato estinto per remissione di querela. A corredo sono prodotti il verbale della Polizia Stradale e la procura al difensore.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 152 (remissione di querela)

    La sopravvenuta remissione della querela, una volta accettata, estingue il reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • Codice penale, art. 640

    Articolo richiamato quale norma che definisce uno dei reati contestati all'imputato (la sentenza aveva confermato la condanna per i reati indicati, tra cui l'art. 640).

  • Codice penale, art. 641

    Articolo richiamato quale norma che definisce un ulteriore reato contestato all'imputato; la remissione della querela riguarda i reati per cui era stata proposta la querela.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011 (Cagnazzo, Rv. 249209)

    Principio richiamato secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile anche se proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La remissione della querela, se intervenuta e accettata prima della definitività del giudicato, estingue il reato e impone l'annullamento della sentenza per estinzione del fatto ai sensi dell'art. 152 c.p.
  • È ammissibile ricorrere in Cassazione per far valere la remissione della querela intervenuta dopo la pronuncia impugnata purché la remissione sia avvenuta prima della scadenza del termine per proporre impugnazione e sia corredata da idonea documentazione.
  • L'effetto estintivo riguarda i reati per i quali la querela è stata rimessa; eventuali capi non coperti dalla remissione rimangono procedibili.
  • Anche se il reato è estinto, il provvedimento può prevedere l'addebito delle spese processuali al querelato se ciò è espressamente indicato nell'atto di remissione o secondo le regole processuali applicabili.
  • Per far valere la remissione è importante produrre prova documentale chiara (verbali, atto di remissione, eventuale accettazione, procura al difensore) e verificare i termini procedurali per l'impugnazione.
  • In situazioni simili, verificare sempre la tempestività (termine per impugnazione) e la completezza formale dell'atto di remissione: la mancata accettazione o difetti formali possono impedire l'estinzione del reato.

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