Cassazione Penale, Sentenza n. 9528/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione, con decisione del 17/12/2021, ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. La Corte ha richiamato la ricezione e l'accettazione documentate della remissione; ha inoltre disposto che le spese del procedimento, come indicato nell'atto di remissione, siano a carico del querelato (ossia dell'imputato).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 7/4/2021 deducendo che, successivamente a quella sentenza, la persona offesa aveva rimesso la querela (atto del 25/05/2021) e che il ricorrente aveva accettato la remissione; per tale motivo chiedeva che il reato fosse dichiarato estinto per remissione di querela. A corredo sono prodotti il verbale della Polizia Stradale e la procura al difensore.
Norme richiamate
Codice penale, art. 152 (remissione di querela)
La sopravvenuta remissione della querela, una volta accettata, estingue il reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Articolo richiamato quale norma che definisce uno dei reati contestati all'imputato (la sentenza aveva confermato la condanna per i reati indicati, tra cui l'art. 640).
Articolo richiamato quale norma che definisce un ulteriore reato contestato all'imputato; la remissione della querela riguarda i reati per cui era stata proposta la querela.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011 (Cagnazzo, Rv. 249209)
Principio richiamato secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile anche se proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta e accettata prima della definitività del giudicato, estingue il reato e impone l'annullamento della sentenza per estinzione del fatto ai sensi dell'art. 152 c.p.
- È ammissibile ricorrere in Cassazione per far valere la remissione della querela intervenuta dopo la pronuncia impugnata purché la remissione sia avvenuta prima della scadenza del termine per proporre impugnazione e sia corredata da idonea documentazione.
- L'effetto estintivo riguarda i reati per i quali la querela è stata rimessa; eventuali capi non coperti dalla remissione rimangono procedibili.
- Anche se il reato è estinto, il provvedimento può prevedere l'addebito delle spese processuali al querelato se ciò è espressamente indicato nell'atto di remissione o secondo le regole processuali applicabili.
- Per far valere la remissione è importante produrre prova documentale chiara (verbali, atto di remissione, eventuale accettazione, procura al difensore) e verificare i termini procedurali per l'impugnazione.
- In situazioni simili, verificare sempre la tempestività (termine per impugnazione) e la completezza formale dell'atto di remissione: la mancata accettazione o difetti formali possono impedire l'estinzione del reato.
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