Cassazione Penale, Ordinanza n. 07062/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello l'imputato, accusato di plurimi reati di furto pluriaggravato, ha definito il gravame mediante concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, con pena concordata con il Procuratore generale. Contro la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: vizio di motivazione per la mancata esplicita verifica dell'eventuale applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè l'omessa considerazione di possibili cause di proscioglimento immediato. La Corte ha però rilevato che, in caso di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione del giudice rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli proponibili avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., perché riguardava la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., questione non deducibile dopo la rinuncia ai motivi di appello nel concordato. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando la declaratoria di inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza di appello resa a seguito di concordato è impugnabile in cassazione solo per censure attinenti alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla eventuale difformità della decisione rispetto al contenuto concordato.
La dedotta mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è motivo deducibile nel ricorso contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., quando i motivi di appello siano stati rinunciati.
La causa di inammissibilità è dichiarata senza formalità di procedura, con gli effetti conseguenti sulle spese e sulla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello resa a seguito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione ha un ambito di deducibilità ristretto: sono scrutinabili solo vizi inerenti alla validità del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Non sono ammissibili censure che ripropongano motivi di appello rinunciati nell'ambito del concordato, né doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono deducibili solo quando la sanzione sia illegale, ossia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in difetto, la censura è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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