Cassazione Penale, Sentenza n. 35483/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sortino ha impugnato il rigetto della richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali (per la misura alternativa più ampia), lamentando vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe dato peso esclusivo alla gravità del reato e ai precedenti (per lo più datati o di scarsa allarme sociale), trascurando gli elementi positivi prodotti, in particolare l'indagine UEPE favorevole, la risalenza temporale del reato (agosto 2013), la natura colposa del fatto e la condotta post-fatto (assenza di nuove denunce, attività lavorativa e comportamento attuale). Il ricorrente ha sostenuto che era richiesta una prognosi positiva di reinserimento, non l'assoluta esclusione di pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che, ai fini dell'art. 47 Ord. pen., è indispensabile valutare la condotta successiva ai fatti e gli elementi positivi (es. indagine UEPE, assenza di nuovi reati, lavoro, attaccamento familiare) per formulare una prognosi sul percorso rieducativo; la gravità del reato e i precedenti non possono essere l'unico fondamento del diniego. Poiché il Tribunale aveva motivato il rigetto dell'affidamento in prova basandosi quasi esclusivamente su dati del passato e senza adeguato esame delle risultanze favorevoli, la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Va interpretato come imponente la valutazione non solo della gravità del reato e dei precedenti, ma anche della condotta e della personalità del condannato dopo i fatti, per accertare la presenza di elementi che giustifichino una prognosi favorevole al reinserimento e la concessione della misura alternativa.
Principio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari (giurisprudenza consolidata)
Il Tribunale deve graduare le misure alternative secondo le esigenze rieducative e di prevenzione: la mera gravità del reato non esclude automaticamente misure più ampie se vi sono elementi successivi che indicano un avvio positivo del percorso rieducativo.
Massime di principio
- Nella valutazione per l'ammissione all'affidamento in prova si deve considerare la condotta post-fatto: assenza di nuove denunce, lavoro stabile, adesione a valori socialmente condivisi e relazioni familiari hanno rilevanza positiva.
- La gravità del reato e i precedenti sono elementi rilevanti ma non possono costituire l'unico motivo del diniego se non è stata valutata la evoluzione della personalità del condannato.
- Non è richiesta la prova di una totale esclusione della pericolosità sociale; è sufficiente una prognosi favorevole sull'avvio del percorso rieducativo e di reinserimento.
- Le relazioni dell'UEPE e le informazioni aggiornate sulla condotta attuale devono essere adeguatamente valorizzate; il Tribunale non è vincolato ai giudizi UEPE ma deve motivare se li ritiene insufficienti.
- Se il provvedimento motivazionale si fonda in via esclusiva su elementi passati e trascura gli elementi successivi positivi, il provvedimento è vulnerabile a censura e possibile annullamento con rinvio.
- In casi simili è consigliabile documentare in modo esaustivo la condotta post-reato (certificati di lavoro, attestazioni, assenza di procedimenti, relazioni UEPE aggiornate) per sostenere la prognosi favorevole.
Testo integrale
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