Cassazione Penale, Sentenza n. 20543/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Verona che aveva rigettato la sua istanza di declaratoria di non esecutività della sentenza del 10/05/2023. Denuncia inosservanza ed errata applicazione degli artt. 420, 420-bis, 420-ter e 670 c.p.p., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che l'appello non poteva considerarsi tardivo perché proposto entro il termine maggiorato di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis c.p.p. per gli imputati "giudicati in assenza", in quanto il ricorrente non avrebbe assistito a tutto il processo e in particolare alla lettura del dispositivo. Propone altresì che la valutazione della tempestività spettasse alla Corte d'appello di Venezia e che, fino alla sua decisione, il titolo non fosse eseguibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato e dunque inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il termine aggiuntivo di 15 giorni dell'art. 585, comma 1-bis c.p.p. si applica esclusivamente agli imputati tecnicamente assenti secondo il sistema normativo degli artt. 420 e ss.; il ricorrente, essendosi comunque in qualche momento presentato o non essendo nello status di "assente tecnico" (ad es. essendosi allontanato dall'aula o mancato a singole udienze dopo essere comparso), è da considerare presente e rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter. Ne consegue che l'appello doveva essere valutato nei termini ordinari ed è risultato tardivo, producendo il giudicato formale e legittimando l'esecuzione della sentenza senza obbligo per il giudice dell'esecuzione di sospenderla. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per i profili colposi dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
L'estensione di 15 giorni del termine d'impugnazione si applica esclusivamente agli imputati dichiarati tecnicamente assenti secondo il regime degli artt. 420 e ss.; non si applica ai casi in cui l'imputato sia stato presente alla procedura o sia considerato "presente" per effetto di rappresentanza.
art. 420 e ss. cod. proc. pen.
Definiscono lo status di assenza tecnica e le conseguenze processuali: solo chi è tecnicamente assente beneficia dei diritti e oneri connessi all'assenza (es. obbligo di mandato speciale del difensore dopo la sentenza). Chi ha partecipato al processo o è stato rappresentato è considerato presente e non rientra nello statuto dell'assenza.
art. 581 cod. proc. pen. e comma 1-quater
Prevede oneri di allegazione e, per l'imputato assente, il deposito di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza (con dichiarazione/elezione di domicilio), rendendo i requisiti di impugnazione più stringenti per l'assente; il comma 1-quater giustifica il termine aggiuntivo per il difensore dell'assente.
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula o non assiste a udienze successive è considerato presente ed è rappresentato dal difensore, escludendo l'applicazione delle norme sullo statuto dell'assenza.
Attribuisce al giudice ad quem (giudice dell'impugnazione) la competenza a disporre la sospensione dell'esecuzione in caso di impugnazione: il giudice dell'esecuzione non è obbligato a sospendere l'esecuzione in presenza di impugnazione tardiva.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha applicato anche una sanzione per i profili di colpa connessi all'impugnazione irrimediabilmente infondata (versamento a Cassa delle ammende).
art. 1, comma 7, lett. h) legge di delegazione n. 134/2021
Criterio direttivo della riforma che ha disposto la previsione del mandato specifico e dell'ampliamento del termine per il difensore dell'imputato assente; la Corte lo richiama per giustificare l'interpretazione sistematica delle nuove norme.
Massime di principio
- L'incremento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. si applica solo se l'imputato è tecnicamente assente secondo gli artt. 420 e ss.; essere assente solo in parte o essersi allontanati dall'aula dopo essere comparsi non basta.
- Se l'imputato è considerato "presente" (anche se non assiste a tutte le udienze) l'impugnazione del difensore deve rispettare i termini ordinari e non occorre il mandato speciale post-sentenza.
- Per l'imputato assente il difensore deve depositare il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza (con eventuale elezione di domicilio): questo onere giustifica il termine aggiuntivo previsto dalla riforma.
- Un appello tardivo determina il formarsi del giudicato e legittima l'esecuzione della sentenza; il giudice dell'esecuzione non è tenuto a sospendere l'esecuzione in attesa della decisione sull'ammissibilità, salvo diversa disposizione del giudice ad quem.
- In caso di dubbi sullo status processuale (presenza vs assenza), è prudente che il difensore compia tempestive verifiche e, se possibile, adotti misure cautelari (es. deposito di atti essenziali o richiesta di sospensione) per preservare i diritti dell'imputato.
- Le parti devono considerare le conseguenze sanzionatorie dell'impugnazione manifestamente infondata, incluse condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
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