Cassazione Penale, Sentenza n. 8037/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione per carenza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione (la Corte d'appello non avrebbe risposto alla censura); 2) violazione di legge in relazione al bene giuridico della reputazione, sostenendo che la corte avrebbe valutato percezioni soggettive della persona offesa anziché il valore oggettivo della lesione; 3) vizio di motivazione rispetto all'esimente della critica politica.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile sul piano dei motivi (mancano illogicità manifeste o violazioni di legge) ma ha rilevato la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso, regolarmente accettata dall'imputato. Sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata, la remissione della querela ha prodotto l'estinzione del reato; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e le statuizioni civili eliminate. Le spese processuali sono state poste a carico della querelante conformemente all'atto di remissione.
Norme richiamate
Sez. U. sentenza Chiasserini
Sez. U. n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 - 01
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, prevalendo su altre cause di inammissibilità se il ricorso è stato tempestivamente proposto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Richiamato per segnalare i limiti nella enunciazione dei motivi del ricorso in cassazione e per valutare la conformità formale dell'impugnazione.
art. 611 c.p.p. (nella versione rinnovata dal d.lgs. n. 150/2022)
Norma richiamata per attestare che il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato con l'intervento delle parti secondo le modifiche normative (consentendo l'intervento delle parti in cassazione).
Inserito per spiegare la modifica procedurale all'art. 611 c.p.p. che ha inciso sulle modalità di trattazione del ricorso con intervento delle parti.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per fondare la statuizione che poneva le spese processuali a carico della querelante, conformemente a quanto previsto nell'atto di remissione di querela.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta durante il giudizio di cassazione e accettata dall'imputato, estingue il reato e il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla; in tal caso la decisione va annullata senza rinvio e le statuizioni civili eliminate.
- La remissione di querela prevale su questioni procedurali o di inammissibilità: anche se i motivi di cassazione non fossero fondati, la sopravvenuta estinzione rende ininfluente il giudizio sul merito.
- Perché la remissione produca effetto estintivo è necessaria l'accettazione dell'imputato e che il ricorso sia stato tempestivamente proposto; l'atto di remissione può prevedere la distribuzione delle spese processuali (es. addebito alla querelante).
- Se la parte civile revoca la costituzione in seguito a transazione/remissione, le statuizioni civili devono essere eliminate dal giudice di legittimità insieme all'annullamento della sentenza penale.
- Le questioni di diritto sollevate in cassazione possono risultare inammissibili o reiterative rispetto al gravame di appello; tuttavia la sopravvenienza di una causa estintiva impone comunque la declaratoria di estinzione del reato.
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