Sentenza n. 423/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio di classe di non ammissione dello studente alla classe successiva, documento di valutazione finale, quadro dei voti e atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dello studente)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione con cui il Consiglio di classe ha dichiarato il minore non ammesso alla classe successiva per l’anno scolastico 2026/2027. Lo studente aveva riportato votazioni insufficienti pari a 5 in quattro discipline, mentre aveva conseguito la sufficienza o valutazioni positive nelle altre materie, mostrando inoltre un miglioramento rispetto alle insufficienze rilevate nel corso dell’anno. Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 6 del d.lgs. 62/2017, del d.P.R. 122/2009, della circolare ministeriale n. 1865/2017, dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 3, 34 e 97 Cost. e dei criteri del PTOF, nonché difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e omessa valutazione del percorso scolastico complessivo, dei progressi compiuti, della recuperabilità delle lacune e dell’utilità educativa della ripetenza. I ricorrenti sostenevano che la motivazione fosse meramente assertiva e standardizzata, fondata su espressioni quali diffuse insufficienze, mancato raggiungimento degli obiettivi minimi e insufficiente preparazione complessiva, senza indicare concretamente le lacune non recuperabili né formulare una prognosi negativa sulla possibilità di recupero. Il secondo motivo censurava la violazione del PTOF, dei principi di autovincolo, trasparenza e collegialità, nonché l’omessa produzione o dimostrazione delle proposte motivate e documentate dei docenti e degli atti coevi del procedimento valutativo. Il terzo motivo contestava il voto di comportamento pari a 6, ritenuto privo di adeguata motivazione e di elementi concreti, in assenza di note o sanzioni disciplinari, nonché la sua eventuale duplicazione rispetto alla valutazione degli apprendimenti. Il quarto motivo deduceva difetto di istruttoria in relazione alla possibile presenza di bisogni educativi speciali e alla mancata personalizzazione didattica, nonostante le difficoltà documentate dello studente in materia di attenzione, organizzazione, autonomia e partecipazione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso ritenendo assorbentemente fondato il primo motivo. Il Collegio ha richiamato l’art. 6 del d.lgs. 62/2017, secondo cui l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado costituisce la regola generale, mentre la non ammissione per parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento è una deroga rimessa al Consiglio di classe e richiede un’adeguata motivazione. Le insufficienze, anche se presenti, non determinano automaticamente la non ammissione. L’istituzione scolastica deve attivare specifiche strategie per il miglioramento degli apprendimenti e deve verificare, anche alla luce della valutazione finale, se le carenze siano recuperabili in una prospettiva successiva. Solo un esito negativo di tale verifica, adeguatamente motivato in relazione alla posizione concreta dello studente, può giustificare la ripetenza. Nel caso esaminato, la motivazione si era limitata a descrivere impegno non adeguato, partecipazione discontinua, attenzione da sollecitare, metodo improduttivo, mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, diffuse insufficienze e insufficiente preparazione complessiva. Essa non indicava le specifiche lacune, non valutava complessivamente il percorso scolastico, non considerava adeguatamente il miglioramento dello studente, passato da sei a quattro insufficienze, e non formulava una concreta prognosi di irrecuperabilità nel successivo anno scolastico. Il TAR ha quindi annullato in parte qua gli atti impugnati, ha ordinato alle amministrazioni resistenti di disporre l’ammissione dello studente alla classe successiva e le ha condannate in solido? Il dispositivo indica la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio quando il contraddittorio è integro e la causa è sufficientemente istruita e trattata; la conversione del rito può essere disposta d’ufficio anche in assenza della parte non comparsa.
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo
L’ammissione costituisce la regola generale. La non ammissione per parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline è possibile solo con adeguata motivazione e non opera automaticamente in presenza di insufficienze.
art. 6, comma 2, d.lgs. 62/2017
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo
La decisione di non ammissione richiede una motivazione concreta e individualizzata sulle ragioni per cui, nel caso specifico, non possa operare la regola dell’ammissione.
art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 62/2017
Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi
La non ammissione automatica collegata al comportamento opera quando il voto sia inferiore a sei; nel caso concreto il voto era pari a sei e tale automatismo non era applicabile.
art. 6, comma 3, d.lgs. 62/2017
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento
L’attivazione di strategie di recupero costituisce un’attività dovuta dell’istituzione scolastica, riferita sia alle carenze rilevate durante l’anno sia a quelle risultanti dalla valutazione finale.
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento [...] ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
La valutazione scolastica ha finalità formativa ed educativa ed è estranea a una logica meramente sanzionatoria; la non ammissione deve quindi essere coerente con la funzione di promozione del successo formativo.
art. 4, comma 6, d.P.R. 249/1998
È richiamato come una delle ipotesi derogatorie rispetto alla regola generale dell’ammissione, in relazione a condotte rilevanti sul piano disciplinare.
È richiamato quale fondamento dell’obbligo di motivazione del provvedimento di non ammissione.
È richiamato per la riserva di proposizione di motivi aggiunti dopo l’acquisizione della documentazione integrale del procedimento valutativo.
È richiamato quale base della richiesta di acquisizione d’ufficio degli atti del procedimento valutativo.
Massime di principio
- Nella scuola secondaria di primo grado l’ammissione alla classe successiva costituisce la regola generale; la presenza di insufficienze in una o più discipline non comporta automaticamente la non ammissione.
- La non ammissione per parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento è legittima soltanto se il Consiglio di classe adotta una decisione espressa e adeguatamente motivata, riferita alla situazione concreta dello studente.
- La motivazione della non ammissione deve indicare, oltre alle carenze rilevate, le ragioni per cui esse non siano ragionevolmente recuperabili nel successivo percorso scolastico, attraverso una prognosi individualizzata e non mediante formule standardizzate.
- L’istituzione scolastica deve attivare specifiche strategie per il miglioramento degli apprendimenti anche in relazione alle carenze risultanti dalla valutazione finale; la sola insufficienza non può sostituire la verifica della recuperabilità delle lacune.
- Nella valutazione della non ammissione il Consiglio di classe deve considerare il percorso scolastico complessivo, i progressi compiuti, le valutazioni riportate nelle altre discipline e l’evoluzione delle carenze, motivando specificamente l’eventuale prevalenza degli elementi negativi.
- Quando manca un’adeguata motivazione sulla irrecuperabilità delle carenze, viene meno la deroga alla regola generale dell’ammissione e il giudice può annullare la non ammissione disponendo l’ammissione dello studente alla classe successiva.
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