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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33532/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del GIP del Tribunale di Cosenza il 23/03/2011. Il ricorrente deduceva che la revoca era illegittima perché la corte territoriale aveva motivato la caducazione con la commissione di un nuovo delitto nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza che concedeva il beneficio; tuttavia il reato di ricettazione per cui è stato condannato risultava accertato il 15/11/2016, cioè oltre il quinquennio (terminante il 23/03/2016). Inoltre il ricorrente contestava che fatti anteriori al 31/07/2015 rilevanti per la sospensione fossero di competenza del giudice dell'esecuzione e non della corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale della pena sia intervenuta illegittimamente perché la commissione del nuovo reato (ricettazione) si colloca il 15/11/2016, oltre il quinquennio decorrente dalla irrevocabilità della sentenza del 23/03/2011. Considerato inoltre che l'onere di provare la data del fatto grava sull'accusa e che non sussistono elementi per far retroagire la disponibilità del bene a data anteriore, la Corte ha annullato senza rinvio la statuizione impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale, eliminando tale revoca. Decisione resa in Roma il 17/05/2023.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Riferimento procedurale: la trattazione è avvenuta nelle forme previste dalla norma emergenziale citata, richiamata esclusivamente per la forma di svolgimento del procedimento.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione ai presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ha valutato la corretta applicazione dei presupposti di legge.

  • art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.

    Interpretazione centrale: la causa di revoca automatica della sospensione condizionale della pena è collegata unicamente alla commissione di un delitto nel quinquennio decorrente dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; poiché il nuovo reato si è collocato oltre il quinquennio, la revoca disposta dalla corte territoriale è illegittima.

  • Principio del "favor rei" (giurisprudenziale/principio generale)

    Applicato rispetto all'individuazione del momento consumativo del reato di ricettazione: in mancanza di prova certa della data di acquisizione del bene, la consumazione va individuata in prossimità della data del reato presupposto a favore dell'imputato; tuttavia nel caso di specie l'eventuale anticipazione della data sarebbe stata sfavorevole all'imputato, per cui la Corte non ha potuto far valere diversamente la presunzione.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art.168 cod. pen. richiede che il nuovo delitto sia stato commesso nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio: se il fatto è successivo al quinquennio, la revoca è illegittima.
  • L'onere di provare con precisione la data di commissione del nuovo reato grava sull'accusa; in assenza di prova certa la qualificazione temporale del fatto non può essere attribuita all'imputato per giustificare la revoca.
  • Nel reato di ricettazione, se manca prova della data di acquisizione del bene, il momento consumativo si individua preferibilmente in prossimità del reato presupposto in applicazione del favore rei; tuttavia tale regola non può essere utilizzata per retrodatare arbitrariamente la condotta quando ciò sarebbe sfavorevole all'imputato.
  • Questioni relative alla rilevanza di fatti ante quem per l'esecuzione dei benefici (es. fatti giudicati con patteggiamento) possono essere di competenza del giudice dell'esecuzione e non sempre della corte d'appello che decide sulla responsabilità per il nuovo reato.
  • Se la revoca della sospensione è stata pronunciata sulla base di una errata valutazione temporale del nuovo delitto, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la statuizione relativa alla revoca quando il vizio è limitato a quella specifica statuizione.

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