Cassazione Penale, Sentenza n. 19194/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tomaselli era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge per la mancata assunzione dell'esame dell'imputato, nonostante fosse stata ammessa la prova; 2) violazione di legge per aver attribuito all'imputato la responsabilità sulla base della mera intestazione formale della fornitura elettrica, senza prova certa della sua effettiva residenza o uso dell'immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato tempestivo e specifico rilievo in sede di conclusioni (rinuncia tacita alla richiesta di assunzione della prova). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e privo di specificità: l'intestazione della fornitura è stata considerata dato probatorio rilevante e, in sede di merito, non era stata messa in discussione la giustificazione dell'intestazione in relazione all'utilizzazione dell'immobile da parte dell'imputato (che risultava presente all'accertamento). Per l'inammissibilità, la Corte ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso ammessi in cassazione a quelli espressamente indicati; il ricorso è stato valutato nei limiti richiesti da tale disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma collegata alle misure emergenziali che ha consentito la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; qui segnalata per la regolarità della trasmissione delle conclusioni.
Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili quali la condanna al pagamento delle spese processuali e l'eventuale pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per imporre euro 3.000,00 al ricorrente.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 8434 del 21/01/2020; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015)
Principio consolidato secondo cui la mancata eccezione, a pena di decadenza, deve essere sollevata in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni: altrimenti si configura rinuncia tacita alla richiesta probatoria.
Massime di principio
- Obiezioni processuali su omissioni istruttorie (es. mancata assunzione di una prova ammessa) devono essere sollevate tempestivamente e in sede di conclusioni: altrimenti si configurano come rinuncia tacita e saranno inammissibili in cassazione.
- Motivi generici o privi di specificità sono destinati all'inammissibilità per manifesta infondatezza: il ricorso deve esporre in modo specifico e fondato la violazione di legge o del processo.
- La mera intestazione formale di una fornitura può costituire elemento probatorio rilevante circa l'interesse ai risultati illeciti della manomissione, specie se non è stato provato il contrario e se i giudici di merito hanno riscontrato l'utilizzazione dell'immobile da parte dell'imputato.
- Per contestare la titolarità/uso di un immobile e la responsabilità per manomissioni occorrono elementi probatori concreti (es. prove di non residenza, testimoni, disconoscimenti documentali); affermazioni meramente congetturali difficilmente valicano il vaglio di ammissibilità.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) in caso di inammissibilità: valutare la concretezza e la specificità dei motivi prima di impugnare.
- In sede di valutazione d'appello e cassazione, la convergenza di elementi (intestazione della fornitura, presenza dell'imputato all'accertamento, assenza di contestazione dei fatti in merito) rafforza la prova indiretta e può giustificare la conferma della condanna.
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