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Ordinanza

Ordinanza n. 94/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento prot. -OMISSIS- del 17 febbraio 2026 con il quale è stata comminata la sanzione della decadenza dal diritto al trattamento economico per dieci giorni a seguito di presunta assenza ingiustificata alla visita fiscale del 11 febbraio 2026; nonché, per quanto occorra, del provvedimento di avvio del procedimento prot. -OMISSIS- del 13 febbraio 2026; e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi l'esito di visita medica di controllo protocollo INPS.-OMISSIS- e ogni altro atto del procedimento, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione della decadenza dal diritto al trattamento economico per dieci giorni per presunta assenza ingiustificata alla visita fiscale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui gli è stata comminata la decadenza dal diritto al trattamento economico per dieci giorni, ritenendo ingiustificata la propria assenza alla visita fiscale dell’11 febbraio 2026. Sono stati impugnati anche l’atto di avvio del procedimento, l’esito della visita medica di controllo e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. In sede cautelare sono state dedotte censure formali relative alla violazione delle garanzie partecipative e doglianze concernenti il difetto di istruttoria.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta dall’Amministrazione, non apparissero fondate né le censure relative alle garanzie partecipative dell’interessato né quelle concernenti il dedotto difetto istruttorio. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile, poiché il provvedimento comporta esclusivamente una temporanea riduzione del trattamento economico. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La decisione non definisce il merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato fumus boni iuris e periculum in mora e ha respinto la domanda di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di un provvedimento amministrativo richiede la verifica congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza di uno dei due presupposti è sufficiente a negare la misura.
  • La documentazione prodotta dall’amministrazione può essere valutata in sede cautelare per escludere, allo stato degli atti, la fondatezza di censure relative alle garanzie partecipative e al difetto di istruttoria.
  • Una temporanea riduzione del trattamento economico, in assenza di ulteriori elementi dimostrativi, non integra di per sé un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

Testo integrale

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