Sentenza n. 1589/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della Deliberazione 729/2022/E/EEL del 27 dicembre 2022, recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Ego Energy S.r.l. (ex Ego Trade S.p.A. ex Green Trade S.r.l.) in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”; – di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ARERA 729/2022/E/EEL, recante l’adozione di un provvedimento prescrittivo con obbligo di pagamento a Terna di euro 1.587.742,46 per effetti di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria e gestore di rete)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il provvedimento prescrittivo adottato da ARERA in ottemperanza a precedenti sentenze del Consiglio di Stato. Con il primo, terzo e quarto motivo ha dedotto l’illegittimità della metodologia utilizzata per determinare gli effetti degli sbilanciamenti sul sistema elettrico e sull’uplift, contestando in particolare l’impiego del cosiddetto “segno reale” in luogo del “segno convenzionale”, l’assenza di adeguata istruttoria e motivazione, la mancata dimostrazione dell’effettivo aggravio dei costi sostenuti da Terna e la possibile maggiore efficienza di una diversa ricostruzione dello stato zonale del sistema. Con il secondo motivo ha censurato la durata abnorme del procedimento prescrittivo e le proroghe del termine, prospettando violazione dei principi di ragionevole durata, buon andamento e giusto procedimento. Con il quinto e il sesto motivo ha contestato che l’incremento dell’uplift fosse stato effettivamente trasferito dalle imprese di vendita agli utenti finali e ha sostenuto che l’obbligo di restituzione imposto da ARERA non avrebbe prodotto un concreto beneficio per gli utenti, non costituendo quindi una misura prescrittiva ma una sanzione sostanzialmente punitiva.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i motivi primo, terzo e quarto, richiamando il consolidato orientamento del TAR e del Consiglio di Stato secondo cui la metodologia semplificata adottata da ARERA è coerente con i criteri di rinnovazione dell’istruttoria fissati dal giudicato e risulta favorevole agli operatori. Gli sbilanciamenti “in fase” sono valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima, generalmente inferiore a quello del mercato di bilanciamento, mentre quelli “in controfase” sono considerati benefici per il sistema e valorizzati secondo il criterio più favorevole. Il “segno reale”, ricavato dalla somma algebrica degli sbilanciamenti individuali sulla base dei dati di misura, è stato ritenuto l’unico criterio idoneo a ricostruire ex post l’effettivo stato deficitario o eccedentario del sistema e a verificare se lo sbilanciamento del singolo operatore fosse in fase o in controfase. La metodologia zonale è stata ritenuta necessaria perché, per le unità non abilitate, non esisteva né esiste una programmazione nodale degli immissioni e dei prelievi. Il secondo motivo è stato respinto perché il termine procedimentale, in assenza di una specifica previsione di perentorietà o di decadenza, ha natura ordinatoria o sollecitatoria e il suo superamento non determina l’illegittimità del provvedimento. La gestione unitaria di procedimenti analoghi costituisce inoltre una scelta organizzativa interna priva, di per sé, di incidenza sulla validità degli atti. Quanto ai motivi quinto e sesto, il TAR ha ribadito che il potere previsto dall’art. 2, comma 20, lett. d), della legge n. 481/1995 consente ad ARERA di imporre misure prescrittive e restitutorie a tutela diretta degli utenti. L’obbligo di pagamento non è una sanzione in senso stretto, ma una misura riparatoria volta a ricondurre il mercato alle condizioni che si sarebbero determinate in assenza degli sbilanciamenti illeciti e a ristorare l’utenza finale. Il ricorso ordinario è stato inoltre ritenuto in parte inammissibile quanto alla contestazione della metodologia già conformata dal giudicato, e comunque infondato nel merito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 20, lett. d), l. 481/1995
potere di ordinare al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo l'obbligo di corrispondere un indennizzo
La disposizione attribuisce all’autorità regolatoria un potere prescrittivo e restitutorio finalizzato a tutelare direttamente gli utenti e a riparare gli effetti dei comportamenti illeciti, distinto dal potere sanzionatorio.
art. 14 Deliberazione ARERA 111/2006
obbligo di programmazione diligente imposto agli utenti del dispacciamento
Gli sbilanciamenti derivanti dalla violazione dell’obbligo di programmazione diligente sono illeciti e possono giustificare l’intervento prescrittivo dell’autorità.
art. 44, comma 1, lett. a) e b), Deliberazione ARERA 111/2006
La disposizione è richiamata in relazione alla determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento e dell’uplift, sulla cui incidenza la metodologia prescrittiva deve operare.
art. 6 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi istruttori e procedimentali, senza che il TAR ne abbia ravvisato la violazione.
artt. 1, 2, 3, 10 e 21-nonies l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente per contestare durata, partecipazione, motivazione e autotutela; il TAR ha escluso che il superamento del termine procedimentale rendesse illegittimo il provvedimento.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento non risulta violato, poiché la metodologia e la gestione del procedimento sono state ritenute coerenti con il quadro regolatorio e con il giudicato.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto a una buona amministrazione, senza che sia stata ravvisata una lesione.
D.P.R. 9 maggio 2001, n. 244
Richiamato dalla ricorrente con riguardo al procedimento prescrittivo, senza esito favorevole.
Regolamento (UE) 2019/943
Richiamato quale conferma dell’operatività del modello zonale per la quantificazione degli importi relativi agli sbilanciamenti.
Massime di principio
- Il potere prescrittivo attribuito all’autorità di regolazione dall’art. 2, comma 20, lett. d), della legge n. 481/1995 può imporre all’esercente la restituzione degli importi indebitamente trattenuti quando una condotta illecita abbia leso direttamente i diritti degli utenti; tale misura ha natura riparatoria e restitutoria, non sanzionatoria.
- Nel rinnovare un procedimento prescrittivo in esecuzione di un giudicato, l’autorità di regolazione può adottare una metodologia semplificata che, escludendo variabili non necessarie, attribuisca agli operatori il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema, purché il criterio sia coerente con i vincoli conformativi del giudicato.
- Per ricostruire ex post l’effettivo stato deficitario o eccedentario del sistema elettrico e stabilire se lo sbilanciamento individuale sia avvenuto in fase o in controfase, è legittimo utilizzare il “segno reale”, determinato sulla base della somma algebrica degli sbilanciamenti individuali rilevati, anziché il “segno convenzionale” ricavato dagli approvvigionamenti del gestore sul mercato del bilanciamento.
- Quando il mercato e la programmazione degli utenti non abilitati operano su base zonale e non nodale, la quantificazione degli effetti degli sbilanciamenti può essere effettuata mediante metodologia e prezzi zonali, anche per la ricostruzione riferita a periodi passati.
- Il superamento del termine di conclusione del procedimento non comporta l’illegittimità del provvedimento quando la legge non preveda espressamente la perentorietà del termine, la decadenza dell’amministrazione o altra specifica sanzione; il termine deve intendersi ordinatorio o sollecitatorio.
- L’applicazione del criterio del “segno reale” a fatti di sbilanciamento già verificatisi non viola il legittimo affidamento quando si tratta di una ricostruzione “ora per allora” necessaria a misurare gli effetti di condotte illecite e non dell’introduzione retroattiva di un nuovo obbligo sostanziale.
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