Cassazione Penale, Ordinanza n. 36136/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo riproponeva questioni già vagliate e risolte dalla Corte d'appello con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 23 ottobre 2025. Il ricorso contestava la mancata esclusione della recidiva e il giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproduceva censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza individuare vizi logici o giuridici.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente dimostri di essere incorso senza colpa nella causa d'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice d'appello, senza indicare vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando non risulti che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
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