Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36136/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo riproponeva questioni già vagliate e risolte dalla Corte d'appello con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 23 ottobre 2025. Il ricorso contestava la mancata esclusione della recidiva e il giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproduceva censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza individuare vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente dimostri di essere incorso senza colpa nella causa d'inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice d'appello, senza indicare vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando non risulti che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.