Cassazione Civile, Ordinanza n. 27013/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 emesso dal Comune. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello del Comune. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi contro la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha poi depositato istanza di rinuncia agli atti, dichiarando di avere definito la controversia con il Comune e chiedendo la compensazione delle spese; il Comune ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio proposta dalla società ricorrente e aderita dal Comune controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la funzione sanzionatoria della disposizione e la non operatività del meccanismo in caso di inammissibilità sopravvenuta; tuttavia, la statuizione finale è quella di estinzione del processo per rinuncia.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La disposizione, introdotta dalla L. n. 228/2012, ha funzione di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e non si applica quando il processo si estingue per una causa sopravvenuta o in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, come richiamato dalla Corte.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- In caso di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, quando la controparte vi aderisce, la Corte dichiara l'estinzione del processo.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta, di regola, la compensazione delle spese di lite se così richiesto e accettato dalle parti, secondo la valutazione della Corte.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni ha natura sanzionatoria e non opera nei casi di estinzione sopravvenuta del giudizio o comunque quando non ricorrano le condizioni applicative previste dalla norma.
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