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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35383/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto con strappo. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, sostenendo in sostanza che il riconoscimento quale autore del furto non fosse convincente e chiedendo una diversa valutazione delle prove. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero di merito e mirassero a rivalutare il compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non illogica. È stato valorizzato, in particolare, il riconoscimento dell'imputato anche da parte della persona offesa, che lo aveva visto alla fermata dell'autobus nel luogo in cui le era stata sottratta la borsa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo introduceva censure di merito sulla valutazione delle prove e sull'identificazione dell'autore del fatto, questioni non scrutinabili in cassazione se sorrette da motivazione logica ed esaustiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria consegue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato solo in via implicita per i motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte precisa che le censure prospettate attengono al merito e non sono deducibili in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Le doglianze che investono la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e non manifestamente illogica.
  • La rivalutazione dell'attendibilità delle prove e dell'identificazione dell'autore del reato appartiene al giudice di merito e non può essere richiesta alla Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che manchi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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