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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03143/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato aveva definito il primo grado con sentenza ex art. 444 c.p.p., che gli applicava la pena di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, deduceva un unico motivo: mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di pervenire alla sua assoluzione. La Suprema Corte ha però rilevato che tale censura non rientra tra i motivi di impugnazione consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è una pronuncia di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., ampliando ma al contempo tipizzando i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in tale ipotesi con procedimento semplificato.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali categorie è inammissibile.
  • La doglianza sulla motivazione della sentenza di patteggiamento, quando non si traduca in uno dei vizi espressamente previsti dalla legge, non è deducibile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità può essere resa senza formalità quando la causa rientra nell'ambito applicativo dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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