Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40946/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato in relazione a una detenzione di sostanza stupefacente ritenuta finalizzata allo spaccio. Dal testo emerge che il primo motivo contestava l'impostazione del capo di imputazione, sostenendo che non vi fosse un espresso riferimento letterale alla finalità di cessione, mentre la Corte ha ritenuto che il richiamo all'art. 73 T.U. stupefacenti rendesse immediatamente comprensibile la finalità criminale della detenzione. Il secondo motivo censurava la valutazione logico-probatoria con cui i giudici di merito avevano escluso che la detenzione fosse per uso personale, ma la doglianza è stata giudicata meramente reiterativa di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano non consentiti in sede di legittimità: il primo è stato ritenuto manifestamente infondato, il secondo è stato qualificato come critica alla valutazione del merito, già compiutamente esaminata dai giudici di appello e immune da illogicità manifeste. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il richiamo a questa disposizione nel capo di imputazione è stato ritenuto sufficiente a rendere immediatamente percepibile la finalità illecita della detenzione contestata, pur in assenza di un'espressione letterale dello scopo di spaccio.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito o della prova, quando la motivazione dei giudici di merito sia coerente, puntuale e priva di manifesta illogicità.
  • Il capo di imputazione per reati in materia di stupefacenti può ritenersi sufficientemente chiaro anche se non riproduce testualmente la finalità di spaccio, quando il richiamo all'art. 73 d.P.R. 309/1990 rende immediatamente intelligibile la contestazione.
  • La doglianza che ripropone questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito è inammissibile in cassazione se non denuncia specifici vizi di legittimità.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.