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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37322/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 13 marzo 2025. Dall'ordinanza emerge che i tre motivi di ricorso contestavano la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, lamentando una travisata lettura delle emergenze probatorie e proponendo una versione alternativa del fatto. In particolare, le censure investivano la configurabilità della resistenza contestata, sotto il profilo della contestualità e dell'idoneità della condotta oppositiva attribuita all'imputato. La Corte rileva però che tali profili erano già stati esaminati e respinti nei due gradi di merito con argomenti coerenti e logicamente lineari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché miravano a una nuova valutazione del fatto e delle prove, proponendo una lettura alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici delle decisioni impugnate. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una diversa lettura del compendio probatorio o in una ricostruzione alternativa del fatto, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione coerente, lineare e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • La deduzione di un travisamento della prova non è sufficiente se si limita a contrapporre alla motivazione impugnata una diversa interpretazione delle emergenze istruttorie, senza incidere concretamente sulla tenuta argomentativa della sentenza.
  • Quando i giudici di merito hanno già esaminato e disatteso le censure relative alla configurabilità del reato e alla idoneità della condotta contestata, il ricorso per cassazione non può riproporre gli stessi profili come mera rivalutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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