Cassazione Penale, Sentenza n. 9323/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto: la ricorrente deduceva che le parti civili indicate nella decisione (Associazione Antonino Caponnetto, Regione Lazio, Associazione SOS Impresa Lazio, Ambulatorio Antiusura Onlus, Roma Capitale) non si erano costituite nei suoi confronti e quindi la condanna al pagamento delle spese a loro favore sarebbe infondata. Il ricorso è stato presentato il 31/07/2023 lamentando l'errore materiale/fattuale nella sentenza della Corte di cassazione del 23/06/2023.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivi: la domanda è stata proposta quando era depositato soltanto il dispositivo della sentenza e non i motivi (deposited il 29/09/2023), per cui la richiesta non era autosufficiente e impediva la verifica delle allegazioni; la ricorrente non ha specificato gli atti processuali rilevanti da riesaminare (ad esempio gli atti di costituzione delle parti civili) e la documentazione successivamente depositata non è stata ritenuta esaustiva; inoltre non è stato possibile riqualificare la domanda come istanza ex officio ai sensi del comma 3 dell'art. 625-bis perché l'udienza decisoria si è tenuta oltre i termini previsti. Conseguenze: inammissibilità, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Consente la correzione di errori materiali o di fatto nelle decisioni della Corte di cassazione se la richiesta è presentata entro 180 giorni dal deposito del provvedimento; prevede altresì la possibilità di correzione d'ufficio entro 90 giorni dalla deliberazione (comma 3). La Corte ha ritenuto che il termine di 180 giorni decorra dal deposito dei motivi e che il ricorso presentato prima del deposito dei motivi sia non autosufficiente e quindi inammissibile.
Regola la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; la Corte ha disposto che la ricorrente sostenga le spese del procedimento.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata dalla Corte in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione dell'onere da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto che non sussista colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità e ha fissato un importo equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La richiesta di correzione per errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625-bis deve essere proposta entro 180 giorni dal deposito del provvedimento completo (motivazione + dispositivo); presentarla prima del deposito dei motivi espone a rischio di inammissibilità perché la domanda non è autosufficiente.
- La parte che denuncia travisamento o errore deve indicare in modo specifico e inequivocabile gli atti processuali che intende far riesaminare e dimostrare il nesso logico tra l'errore rilevato e l'alterazione della decisione; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Non è possibile limitarsi a dolersi del risultato (es. condanna al pagamento delle spese) senza confutare i ragionamenti motivazionali della sentenza e senza depositare i documenti probatori rilevanti (es. atti di costituzione delle parti civili).
- La riclassificazione della domanda come istanza d'ufficio (comma 3 art. 625-bis) è possibile solo nei termini previsti (correzione d'ufficio entro 90 giorni dalla deliberazione); se l'udienza decisoria è oltre tale termine, la riclassificazione non può sottrarre l'atto all'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, in via equitativa, al versamento di somme alla Cassa delle Ammende se non è ravvisabile una colpa grave ma comunque si impone una sanzione economica.
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