Cassazione Penale, Sentenza n. 1124/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero impugna l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibili per genericità gli appelli ex art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di misure cautelari nei confronti dell'imputato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge e vizi di motivazione per presunta omissione del Tribunale nel confutare l'eccezione secondo cui il G.I.P. avrebbe erroneamente escluso il valore indiziario delle intercettazioni per mancanza di riscontri esterni; (2) violazione di legge e vizi di motivazione per la ritenuta aspecificità delle censure in appello, sostenendo invece che i motivi d'appello contenevano una specifica disamina delle posizioni e degli elementi idonei a dimostrare i gravi indizi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che i motivi del PM fossero prevalentemente assertivi o generici e non contenessero un confronto critico e specifico con le argomentazioni del provvedimento reiettivo del G.I.P. Il Collegio ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'appello del pubblico ministero non può limitarsi al mero richiamo alla richiesta cautelare originaria o alle risultanze indiziarie senza indicare punti censurati e ragioni specifiche di diritto e di fatto; tale approccio equivale a chiedere un riesame non consentito in appello. Quanto al profilo delle intercettazioni, la Corte ha ritenuto infondato il rilievo: il G.I.P. non aveva invocato l'art. 192 comma 3 c.p.p. e, nel parlare di "riscontri", intendeva evidenziare la impossibilità pratica di attribuire un significato certo alle captazioni in assenza di elementi chiarificatori.
Norme richiamate
Disciplina l'appello avverso le ordinanze in materia cautelare; nella pratica impone che l'appello indichi i capi e i motivi con specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, pena l'inammissibilità per genericità.
Il riesame è impugnazione interamente devolutiva con piena cognizione; la Cassazione sottolinea che il pubblico ministero non ha accesso al riesame e pertanto l'appello non può chiedere una rivalutazione completa degli elementi come avviene in sede di riesame.
Richiamato e negato come applicato: la Corte osserva che il G.I.P. non ha fatto espresso richiamo alla regola dell'art. 192 comma 3 e che l'osservazione sulla mancanza di "riscontri" doveva essere intesa come valutazione fattuale circa l'impossibilità di attribuire un significato certo alle intercettazioni, non come invocazione di una regola che richieda automaticamente riscontri esterni.
Sez. 6, Sentenza n. 277 del 07/11/2013 (Clema)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui è inammissibile l'appello del PM che si limiti al mero rinvio alla richiesta cautelare originale o alle risultanze indiziarie senza un esplicito e critico confronto con le motivazioni dell'ordinanza impugnata.
Sez. 5, Sentenza n. 9432 del 12/01/2017 (Cimino)
Conferma che l'appello deve indicare i capi e i punti censurati e motivare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione.
Sez. 6, Sentenza n. 47546 del 01/10/2013 (Delle Fazio)
Principio giurisprudenziale sul carattere specifico richiesto ai motivi di appello del pubblico ministero in materia cautelare, onde evitare che l'appello si trasformi in riesame.
Sez. 6, Sentenza n. 45948 del 29/10/2015 (Shoshi)
Richiama l'obbligo per il PM di esporre con precisione le questioni di fatto e di diritto sottoposte al giudice del gravame e non limitarsi a dichiarazioni apodittiche o al rinvio alle richieste originarie.
Massime di principio
- L'appello del pubblico ministero avverso il rigetto di misure cautelari deve essere specifico: occorre indicare i punti censurati e le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la diversa valutazione, non un mero rinvio alla richiesta originaria.
- Non è consentito trasformare l'appello in un riesame: se il provvedimento impugnato non è apodittico o lacunoso, il PM deve confrontarsi criticamente con le motivazioni altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile per genericità.
- La richiamata necessità di "riscontri" alle intercettazioni va interpretata in termini fattuali: il giudice può richiedere elementi capaci di chiarire il significato delle captazioni quando esse non risultino univoche, ma non esiste una regola automatica che escluda valore indiziario alle intercettazioni senza riscontri.
- Per evitare l'inammissibilità, nella redazione dell'appello il PM deve fornire argomentazione sviluppata e non meramente assertiva, indicando come e perché le deduzioni probatorie originarie dimostrino la gravità indiziaria sufficiente per la misura.
- Se il G.I.P. ha dato una motivazione non apodittica, il rimedio non è l'appello generico: occorre invece documentare puntualmente le omissioni o le errate valutazioni per sopravvivere al filtro di ammissibilità.
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