Cassazione Penale, Ordinanza n. 24262/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza resa dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. per vizio di motivazione, lamentando contraddittorietà e omessa motivazione in punto di eccessività degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione tra i capi di imputazione e, conseguentemente, di eccessività della pena complessivamente inflitta. La Corte osserva però che il ricorso si limita a una doglianza generica sulla motivazione e non investe profili consentiti in cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., poiché attiene alla determinazione della pena senza dedurre una sua illegalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa all'esito del concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per questioni inerenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza della decisione del giudice all'accordo; non per censure sui motivi rinunciati o sulla quantificazione della pena se questa non è illegale.
Il vizio di motivazione è invocabile solo nei limiti consentiti dal tipo di decisione impugnata; non può essere utilizzato per riesaminare la discrezionalità nella determinazione della pena quando non si prospetti una pena illegale.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è indicata come doglianza non deducibile in cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono ammissibili solo censure che riguardino la formazione del consenso delle parti o la conformità del decisum all'accordo, non anche le questioni già rimesse all'intesa processuale.
- Le doglianze sulla misura della pena, inclusi gli aumenti per continuazione, sono inammissibili se non si traducono nella denuncia di una pena illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Un motivo di ricorso formulato in modo generico e limitato alla lamentata eccessività della pena non consente di superare il filtro di ammissibilità quando la sentenza impugnata è stata resa ex art. 599-bis c.p.p.
- Nel concordato in appello, le questioni sui motivi rinunciati e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non sono normalmente deducibili in cassazione.
Come è indicizzato
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