Cassazione Penale, Sentenza n. 34378/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida del provvedimento del Questore (obbligo di presentazione presso la Questura per 5 anni in occasione delle partite del Bologna) per due motivi: 1) vizio procedurale per violazione del termine minimo di 48 ore per il deposito delle memorie difensive (il provvedimento era stato notificato il 15/05/2024, le memorie depositate il 16/05/2024 ma l'ordinanza del Gip è del 17/05/2025 alle 13:27 e il ricorrente lamenta di non aver potuto depositare ulteriori memorie nel periodo previsto); 2) errata valutazione dei presupposti di merito per l'applicazione della misura (si contesta la sussistenza di pericolosità concreta e l'attribuibilità addebitata al ricorrente di comportamenti di "incitamento alla violenza" in occasione di una spedizione e di una rissa aggravata collegata alla partita Bologna - Lille; si deduce che il ricorrente abbia svolto solo condotta pacifica e verbale e che il Tribunale del riesame avesse annullato una misura cautelare analoga per carenza di fumus).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte ritiene la doglianza manifestamente infondata: il ricorrente ha depositato memorie entro le 48 ore e il Gip ha effettivamente esaminato tali deduzioni; inoltre la giurisprudenza ammette la convalida anche prima delle 48 ore se la notifica successiva e la mancata dimostrazione di un concreto e specifico pregiudizio. Sul secondo motivo la Corte ritiene che il Gip abbia compiuto un'adeguata valutazione di legalità e motivazione, avendo esaminato immagini, interrogatorio e atti e avendo riscontrato elementi indiziari di "incitamento alla violenza" e di riconducibilità della condotta al ricorrente (ruolo di capo-delegazione, ritorno al pub, lanci di artifizi e aggressione con oggetti). Si osserva inoltre che l'annullamento di una misura cautelare penale non implica automaticamente l'annullamento del provvedimento amministrativo di prevenzione (DASPO). Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6, commi secondo e quinto
La Corte ricorda che la convalida del provvedimento del Questore (obbligo di presentazione/DASPO) richiede motivazione sui presupposti: ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte e congruità della durata; inoltre il comma quinto disciplina la revoca/modifica del provvedimento se vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
Codice di procedura penale, art. 182
La violazione del termine minimo a difesa configura una nullità generale a regime intermedio deducibile secondo le condizioni dell'art. 182 c.p.p.; tuttavia la nullità non inficia la convalida se l'atto è poi comunque notificato e l'interessato non prova un concreto e specifico pregiudizio derivante dalla violazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 19640/2024; Sez. 3, n. 28489/2024; Sez. 3, n. 47311/2024; Sez. U, n. 44273/2004; Sez. 6, n. 9006/2020
La Corte richiama precedenti secondo cui: a) l'inosservanza del termine di 48 ore non determina automaticamente l'annullamento se non è provato un pregiudizio concreto e il contraddittorio cartolare si è comunque instaurato; b) il giudice di convalida deve motivare compiutamente sui presupposti di necessità/urgenza, pericolosità, attribuibilità e durata; c) il proscioglimento o la revoca cautelare in sede penale non comportano automaticamente la decadenza del provvedimento amministrativo di prevenzione.
Massime di principio
- La mancata osservanza del termine di 48 ore per il deposito delle memorie è rilevante solo se il destinatario dimostra un pregiudizio concreto e specifico derivante dalla violazione; la generica lamentela di "mancato tempo" non è sufficiente.
- Se il destinatario deposita memorie entro il termine e il giudice le esamina e ne dà conto, difficilmente potrà ottenersi l'annullamento per vizio procedurale del termine.
- In sede di convalida del DASPO il giudice deve motivare espressamente su: ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte e congruità della durata; una motivazione che affronti tali profili in modo non manifestamente illogico è sufficiente.
- La revoca o il proscioglimento in ambito penale non produce automaticamente la caducazione del provvedimento amministrativo di prevenzione: è necessario richiedere la revoca/variazione ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989 o dimostrare l'inefficacia delle condizioni che giustificarono la misura.
- Per contrastare un DASPO occorre puntare su prove che smentiscano la pericolosità concreta (assenza di atti violenti), l'attribuibilità personale (non partecipazione, ruolo non attivo) e la sproporzione della durata; l'assenza di travisamento o la partecipazione a una sfilata pacifica sono elementi utili, ma vanno valutati in rapporto ad immagini, dichiarazioni e altri elementi probatori.
- Le immagini video, l'interrogatorio e l'elemento di guida/istigazione del gruppo sono prove decisive per l'attribuzione di una condotta di incitamento alla violenza; occorre quindi controllare e contestare criticamente tali fonti probatorie quando possibile.
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