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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25175/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di un appartamento di civile abitazione stipulata nel periodo sospetto fra alcuni privati acquirenti e una società poi fallita. La curatela aveva promosso azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto, sostenendo che gli acquirenti conoscessero lo stato di insolvenza della venditrice; la Corte d'appello di Messina aveva accolto la domanda riformando il primo grado, valorizzando come elementi presuntivi la presenza sull'immobile di due ipoteche giudiziali a garanzia di decreti ingiuntivi esecutivi di rilevante importo. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: con il primo hanno dedotto violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e travisamento della prova, sostenendo che il valore dei decreti ingiuntivi non risultava dall'atto di vendita e che la Corte d'appello avrebbe attribuito decisività a un dato non emergente dal titolo; con il secondo hanno denunciato motivazione apparente per carenza di reale esposizione delle ragioni decisorie; con il terzo hanno lamentato omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della somma effettivamente versata per l'acquisto dell'immobile; con il quarto hanno chiesto la riforma del capo sulle spese in dipendenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo infondata la doglianza sul travisamento della prova e insussistente il vizio di motivazione apparente, perché la motivazione della sentenza d'appello superava il minimo costituzionale e indicava comunque le ragioni del convincimento. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando l'effettiva omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda di accertamento della somma concretamente corrisposta per l'acquisto dell'immobile, domanda che non risultava neppure implicitamente rigettata. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    individua il fondamento dell'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per far dichiarare inefficace la compravendita compiuta nel periodo sospetto.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio di motivazione è configurabile solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente, non quando sia sintetica ma idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza e alla dedotta insufficienza dell'apparato argomentativo della Corte d'appello.

  • art. 111 Cost.

    evocato dai ricorrenti a sostegno della censura di motivazione apparente; la Cassazione esclude la violazione perché la sentenza impugnata consente di comprendere l'iter decisorio.

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione è stata dedotta per omessa pronuncia; la Corte la accoglie limitatamente alla domanda rimasta inevasa.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato per i vizi di nullità della sentenza e del procedimento, ma la Corte distingue il travisamento della prova dalla motivazione apparente.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato in relazione al travisamento del fatto probatorio e all'omesso esame, ma nel caso concreto la censura non è ritenuta decisiva sul punto contestato.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    indicato come rimedio proprio del travisamento del contenuto oggettivo della prova quando esso consista in una svista percettiva e non in una valutazione logica del fatto.

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non integra di per sé un'anomalia motivazionale denunciabile con ricorso per cassazione, ma può rilevare come errore di fatto e trovare rimedio nella revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., se la falsa percezione non ha riguardato un punto controverso deciso dalla sentenza.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione sia del tutto inidonea a rendere percepibile il percorso logico della decisione; non è necessario che il giudice esamini espressamente tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che esponga le ragioni del proprio convincimento.
  • In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza può essere provata anche per presunzioni, valorizzando elementi fattuali come l'esistenza di ipoteche giudiziali e di decreti ingiuntivi esecutivi di importo rilevante.
  • L'omessa pronuncia ricorre quando la sentenza non si pronunci su una domanda o eccezione ritualmente devoluta e non sia possibile desumere un rigetto implicito dal contenuto complessivo della decisione.
  • Ai fini della cassazione, la censura sulle spese è normalmente assorbita quando dipenda dall'esito dei motivi di merito che ne costituiscono il presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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