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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2771/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 18/12/2023 con cui era stata ordinata l'imputazione per il reato di omicidio colposo; il ricorrente, tramite difensore, riteneva il provvedimento abnorme e proponeva ricorso per cassazione contro l'ordinanza.

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso in data 11/07/2024, motivando la rinuncia con l'intervenuto accoglimento, da parte del G.U.P., della questione di nullità relativa alla richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente venir meno della materia del contendere e della necessita' di proseguire il ricorso. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per intervenuta rinuncia. Non sono state imposte spese processuali né sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende, conformemente alla giurisprudenza consolidata secondo cui la sopravvenuta mancanza d'interesse e la rinuncia non configurano soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), codice di procedura penale

    art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso è fondata sulla rinuncia intervenuta; la norma viene applicata per escludere il proseguimento dell'impugnazione quando il ricorrente rinuncia al gravame.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Decreto del Primo Presidente n. 84/2016 dell'8 giugno 2016

    Consente l'uso della motivazione semplificata da parte della Corte di Cassazione quando sono ravvisabili principi di diritto già consolidati e le condizioni previste dal decreto sono soddisfatte.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti citati)

    Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves, Rv. 272308); Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 (Lombardi, Rv. 281785); Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta); altri precedenti citati nella sentenza

    La Corte conferma il principio consolidato che la sopravvenuta mancanza d'interesse o la rinuncia al ricorso non comportano condanna alle spese né pagamento di sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende, non configurandosi una soccombenza anche virtuale.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
  • Se, nel corso del procedimento, il giudice di merito accoglie questioni favorevoli al ricorrente e viene meno la materia del contendere, la rinuncia è giustificata per mancanza d'interesse a proseguire l'impugnazione.
  • La sopravvenuta mancanza d'interesse o la rinuncia non comportano condanna alle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, secondo orientamento consolidato della Cassazione.
  • L'opinione favorevole del Procuratore Generale nella requisitoria non impedisce che il ricorso venga dichiarato inammissibile per rinuncia o mancanza d'interesse.
  • La Corte può adottare una motivazione semplificata quando la decisione si basa su principi giuridici già consolidati e sono rispettate le condizioni fissate dal Primo Presidente.

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