Cassazione Penale, Sentenza n. 12894/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento limitatamente alla statuizione sulla durata della sospensione della patente. La Corte ha provveduto direttamente a determinare la durata corretta della sospensione in anni due (raddoppio dell'anno minimo già indicato dal GIP), lasciando ferma la possibilità di riduzione alla metà in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 186 cod. strada (commi 2, lett. c) e 2‑quater) con riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Il ricorrente censura che il GIP, pur avendo confermato nella motivazione che il veicolo era di proprietà di terzi (società Fast Courier s.r.l.s.), ha applicato la sospensione nella misura minima di un anno senza procedere al raddoppio previsto quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato; in subordine si osserva che, se il giudice avesse ritenuto la disponibilità non occasionale del veicolo a favore dell'imputata, avrebbe dovuto disporre la confisca obbligatoria del mezzo.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
comma 2, lettera c) e comma 2‑quater
La sospensione della patente è sanzione accessoria da 1 a 2 anni e, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione si raddoppia; con la sentenza di condanna o di patteggiamento si dispone altresì la confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al reato
Consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando sia censurabile l'errata o omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie
artt. 620 e 621 cod. proc. pen.
Permettono alla Corte di Cassazione, se del caso, di provvedere direttamente sulla statuizione annullata senza rinvio, determinando la corretta applicazione della sanzione
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità
Sez. U. n. 21369/2019; Sez. 4, n. 3311/2016; Sez. 4, n. 36425/2013; Sez. 2, n. 13360/2011
La nozione di "appartenenza" del veicolo non coincide necessariamente con la mera intestazione nei pubblici registri: conta la effettiva disponibilità, possesso o detenzione non occasionale (utilizzazione uti dominus); l'intestazione fittizia non preclude il riconoscimento della disponibilità dell'autore del reato
Massime di principio
- La qualificazione del veicolo come "appartenente a terzi" ai fini dell'art. 186 va valutata sulla base della reale disponibilità, possesso o detenzione stabile e non sulla sola intestazione formale nei registri
- Se nel capo di imputazione o nella motivazione emerge che il veicolo è di proprietà di terzi, il giudice deve applicare il raddoppio della durata della sospensione della patente previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), salvo che risulti che la disponibilità non sia occasionale
- Se il giudice ritiene che il veicolo appartenga di fatto all'imputato per detenzione continuativa, deve valutare la confisca obbligatoria del mezzo ex art. 186; la mancata confisca suggerisce che il veicolo è stato considerato di terzi
- Le sanzioni amministrative accessorie non sono oggetto di mera disponibilità delle parti nel patteggiamento: il giudice è tenuto a decidere d'ufficio e correttamente applicare le norme sostanziali anche se le parti hanno concordato la pena
- È ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento quando si contesti l'errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie; la Corte può rettificare direttamente la statuizione sulla sanzione senza rinvio
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