Cassazione Penale, Ordinanza n. 07939/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e preferenziale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con i primi due motivi, censure dirette sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del merito, senza dedurre specifici travisamenti della prova e in presenza di una motivazione ritenuta dalla Corte di legittimità immune da macroscopiche illogicità o da erronea applicazione della legge penale. Con il terzo motivo ha dedotto la prescrizione del delitto di bancarotta preferenziale, ma il termine risultava spirato solo dopo la sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero a un non consentito sindacato di merito e che il terzo fosse manifestamente infondato perché la prescrizione del reato di bancarotta preferenziale era maturata solo successivamente alla sentenza impugnata, e comunque l'inammissibilità del ricorso precludeva il rilievo di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice dell'impugnazione, in presenza di un ricorso inammissibile, non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità, perché il ricorso non instaura validamente la fase di cognizione sul merito.
art. 3 marzo 2024
È indicato come data di maturazione del termine di prescrizione del delitto di bancarotta preferenziale, successiva alla sentenza di appello.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di censure di legittimità, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, in assenza di specifici travisamenti della prova.
- La motivazione della sentenza impugnata non è censurabile in cassazione quando non presenti carenze o illogicità manifeste e non evidenzi un'erronea applicazione della legge penale.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere rilevata quando il ricorso sia dichiarato inammissibile, poiché l'inammissibilità impedisce l'apertura di una valida fase di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Come è indicizzato
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