Cassazione Civile, Ordinanza n. 02917/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della sopravvenuta dichiarazione della parte originariamente ricorrente circa il venir meno dell'interesse all'istanza di correzione, e ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata quindi decisa nel merito la domanda di correzione dell'errore materiale, né è stata disposta la modifica dell'ordinanza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La parte che aveva perso nel precedente giudizio di cassazione ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di correzione della sentenza n. 27127/2021. In particolare, aveva domandato che nel dispositivo della sentenza fosse inserito l'ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale proposta dalla controparte. Successivamente, la medesima parte ha depositato memoria dichiarando che la cancellazione dell'ipoteca era stata già chiesta e disposta dal Tribunale di Pescara e che, pertanto, non vi era più interesse alla correzione.
Norme richiamate
disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione; nel caso concreto l'istanza è stata poi superata dalla sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando la parte istante dichiara sopravvenuto il venir meno dell'interesse alla correzione di un provvedimento, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'istanza di correzione ex art. 391-bis c.p.c. presuppone un interesse attuale e concreto alla modifica del provvedimento; se tale interesse viene meno nel corso del procedimento, non vi è spazio per una decisione nel merito.
Come è indicizzato
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