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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41678/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui una regione aveva irrogato a un primo acquirente di latte e al suo rappresentante legale una sanzione amministrativa per l'omesso versamento ad Agea del prelievo supplementare dovuto, in via anticipata, in relazione allo sforamento della quota latte da parte di alcuni soci conferenti nel mese di novembre 2012. Gli opponenti avevano impugnato la sanzione chiedendo, tra l'altro, di poter usufruire del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 L. 689/1981, sostenendo che la sanzione fosse quantificabile tra un minimo e un massimo e che quindi fosse ammissibile il versamento del doppio del minimo edittale. La regione si era opposta, affermando che la sanzione prevista dall'art. 5, comma 5, D.L. 49/2003 fosse di natura proporzionale e non prevedesse un minimo edittale idoneo a consentire il pagamento in misura ridotta. Il tribunale e la corte d'appello avevano respinto l'opposizione, ritenendo che la sanzione fosse parametrata al prelievo supplementare e quindi proporzionale. Con ricorso per cassazione, i sanzionati hanno dedotto violazione degli artt. 16 L. 689/1981 e 5, comma 5, D.L. 49/2003, sostenendo che la previsione di un importo massimo e di un minimo edittale rendeva applicabile la definizione agevolata e che, avendo essi versato l'intera somma dovuta, la sanzione doveva considerarsi estinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sanzione prevista dall'art. 5, comma 5, D.L. 49/2003 non ha natura proporzionale in senso tecnico, perché la norma fissa un importo massimo e, a seguito della modifica del 2005, anche un minimo edittale di euro 1.000; pertanto non è escluso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981. La Corte ha precisato che la regola che esclude il pagamento del doppio del minimo opera solo quando il minimo edittale manchi, non quando la sanzione sia proporzionale in senso assoluto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 L. 689/1981

    una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo

    consente l'estinzione della sanzione mediante pagamento ridotto quando la norma sanzionatoria preveda un minimo edittale; l'esclusione vale solo se manca un minimo edittale.

  • art. 5, comma 5, D.L. 49/2003

    sanzione amministrativa commisurata

    non stabilisce una sanzione automaticamente pari al prelievo supplementare, ma un criterio di commisurazione con minimo e massimo edittali; il minimo di euro 1.000 rende applicabile l'art. 16 L. 689/1981.

  • art. 10 L. 689/1981

    le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo

    viene richiamato per escludere la qualificazione della sanzione in esame come proporzionale in senso tecnico, poiché la norma prevede invece un tetto massimo.

  • art. 8, comma 1, D.L. 49/2003

    la sanzione applicabile all'acquirente che non proceda alla completa contabilizzazione è pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato

    è citato in via comparativa per confermare che, anche in presenza di una sanzione collegata al prelievo, la previsione di minimi edittali può consentire il pagamento in misura ridotta.

  • art. 8, comma 3, D.L. 49/2003

    richiamato solo per il confronto interpretativo con l'art. 5, senza autonoma decisività nella soluzione della lite.

  • art. 380 bis c.p.c.

    indicato nel procedimento camerale per la definizione del ricorso manifestamente fondato.

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale base processuale per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 16 L. 689/1981, il pagamento in misura ridotta è escluso solo quando la disposizione sanzionatoria non preveda alcun minimo edittale; la mera commisurazione della sanzione a un parametro esterno non basta a negarne l'applicabilità.
  • Una sanzione amministrativa non è qualificabile come proporzionale in senso tecnico se la norma prevede anche un limite massimo, poiché le sanzioni proporzionali in senso proprio sono quelle prive di tetto massimo.
  • Quando una norma sanzionatoria indica un minimo edittale espresso, tale importo opera come base per la definizione agevolata ex art. 16 L. 689/1981, salvo che la disciplina speciale disponga diversamente.
  • Nella verifica dell'ammissibilità del pagamento ridotto occorre distinguere tra sanzione "commisurata" al danno o al prelievo e sanzione proporzionale in senso stretto: la prima può comunque essere assoggettata alla disciplina generale della L. 689/1981 se sono presenti minimo e massimo edittali.
  • Il giudice di legittimità può cassare la decisione di merito quando questa abbia negato il pagamento in misura ridotta facendo leva su una presunta proporzionalità della sanzione senza considerare la presenza di un minimo edittale normativamente fissato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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