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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11376/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore. Ha inoltre posto le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione a carico del debitore opponente.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva notificato al debitore un atto di precetto fondato su un decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo. Il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo la nullità del precetto, perché l'atto non conteneva l'indicazione del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del decreto né l'apposizione della formula esecutiva. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e dichiarato nullo il precetto, richiamando l'art. 654, comma 2, c.p.c. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, sostenendo che, trattandosi di decreto ingiuntivo emesso già provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., non era necessaria la rinnovazione della notifica con la formula esecutiva e che l'art. 654, comma 2, c.p.c. non era applicabile.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi di questa norma costituisce titolo pienamente valido per iniziare l'esecuzione forzata.

  • art. 654, comma 2, c.p.c.

    La menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva è richiesta solo quando il decreto ingiuntivo diviene esecutivo dopo la sua emanazione, non quando sia già provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.

Massime di principio

  • Quando il decreto ingiuntivo è emesso con provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., esso è idoneo come titolo esecutivo senza necessità di ulteriori adempimenti formali relativi alla formula esecutiva nel precetto.
  • L'art. 654, comma 2, c.p.c. si applica soltanto all'ipotesi in cui l'esecutorietà sopravvenga al decreto ingiuntivo dopo la sua emanazione, per effetto della definizione del giudizio di opposizione o della sua estinzione.
  • In presenza di un decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo, il precetto è valido se reca gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo; la mancanza dell'indicazione del provvedimento di esecutorietà e della formula esecutiva non ne comporta la nullità.

Come è indicizzato

MaterieTitolo esecutivoOpposizioni esecutiveDecreto ingiuntivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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