Cassazione Penale, Ordinanza n. 17946/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse logicamente coerente e idonea a giustificare sia l'affermazione di responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, senza ravvisare ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Il ricorso, affidato a un unico motivo, denunciava mancanza o insufficienza di motivazione sulla decisione di merito e sulla congruità della pena. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la censura era generica e aspecifica, non indicando puntualmente le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e non confrontandosi in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una critica non deducibile in sede di legittimità nei termini prospettati.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei giudizi di merito; dalla sentenza non emerge il contenuto sostanziale della fattispecie oltre al richiamo formale.
art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
la Corte richiama la disposizione per affermare la manifesta inammissibilità del ricorso perché generico e aspecifico, privo di puntuale confronto con la sentenza impugnata.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a dedurre genericamente vizi di motivazione senza specificare le ragioni di fatto e di diritto della censura e senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La manifesta inammissibilità del ricorso per genericità o aspecificità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
- Quando la motivazione della sentenza di merito risulta logicamente coerente e immune da vizi logico-giuridici, la censura che non ne scardini specificamente l'impianto argomentativo è destinata alla declaratoria di inammissibilità.
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