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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11636/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva. In particolare, il ricorrente deduceva: 1) la mancata fissazione, da parte del giudice di appello, di un'udienza ad hoc per valutare l'acquisizione delle informazioni previste dall'art. 545-bis c.p.p.; 2) l'erronea esclusione della possibilità di applicare una pena sostitutiva nonostante la disciplina introdotta dalla riforma; 3) l'infondatezza del richiamo alla prescrizione, sostenendo che il reato fosse estinto. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, rilevando che il giudice può omettere il percorso bifasico dell'art. 545-bis c.p.p. quando, sulla base dei dati già acquisiti e dei criteri dell'art. 133 c.p., reputi radicalmente insussistenti le condizioni per la sostituzione, e che per il reato contravvenzionale commesso nel novembre 2019 operava la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge cd. Orlando.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto legittima la decisione della Corte di appello di negare la sostituzione della pena detentiva breve, perché fondata su una motivazione articolata in ordine alla personalità dell'imputato, ritenuta altamente trasgressiva, ai precedenti specifici e alle modalità del fatto, elementi valutati in chiave prognostica come indice di inefficacia rieducativa delle sanzioni sostitutive. È stata altresì respinta come manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione, poiché al reato commesso nel novembre 2019 si applicava la disciplina sulla sospensione del termine prescrizionale introdotta dalla legge n. 103/2017. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    Il meccanismo bifasico per la sostituzione della pena può operare anche in appello, ma presuppone la verifica preventiva della sussistenza delle condizioni legittimanti; se il giudice ritiene già insussistente, sulla base di elementi acquisiti, il giudizio prognostico favorevole, il percorso bifasico non va attivato.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione sulla sostituzione della pena deve essere compiuta secondo i criteri di commisurazione della pena, valorizzando modalità del fatto, personalità del condannato e precedenti penali, questi ultimi in chiave prognostica rispetto alla rieducazione e alla prevenzione di nuovi reati.

  • art. 58 della Legge n. 689 del 1981

    Le pene sostitutive delle pene detentive brevi restano subordinate a una valutazione giudiziale di idoneità rieducativa; se tale idoneità è esclusa per i precedenti penali, non sono necessari ulteriori accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali.

  • art. 159 c.p.

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

  • art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione richiamata dalla Corte per i reati commessi nel periodo di sua vigenza.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Non ha prodotto un effetto abrogativo retroattivo sulla disciplina della sospensione della prescrizione per i reati commessi nel periodo coperto dalla legge n. 103/2017.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Non ha inciso retroattivamente sulla disciplina della sospensione della prescrizione per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La sostituzione della pena detentiva breve è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve fondarsi sui criteri dell'art. 133 c.p. e, in particolare, su un giudizio prognostico circa la capacità della misura di favorire la rieducazione del condannato e prevenire ulteriori reati.
  • Il giudice non è tenuto ad attivare il procedimento bifasico previsto dall'art. 545-bis c.p.p. quando dagli elementi già acquisiti emerga in modo chiaro l'insussistenza delle condizioni per applicare una pena sostitutiva diversa da quella pecuniaria.
  • I precedenti penali dell'imputato possono essere valorizzati ai fini della sostituzione della pena, ma devono essere letti in chiave prognostica e non meramente automatica.
  • Quando il giudice ha già escluso l'idoneità rieducativa della pena sostitutiva sulla base di dati concreti e sufficienti, non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato.
  • La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza e non viene travolta retroattivamente da successive riforme, salvo diversa previsione espressa.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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