Sentenza del 27/01/2016 n. 1483 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasceva dall’impugnazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata da D.C.V. per gli anni 1998-2001. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 207/25/2009 depositata il 25 giugno 2009, aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente, ritenendo che l’attività fosse svolta senza un’autonoma organizzazione idonea a sostituire o integrare l’attività professionale. In Cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, ha sostenuto che il rimborso non spettasse perché il contribuente avrebbe aderito al condono previsto dalla legge n. 289/2002 per gli anni 1997-2001, rinunciando così al rimborso dell’IRAP. Ha dedotto la violazione o falsa applicazione della legge n. 289/2002, richiamando nel motivo l’art. 7 e nel quesito di diritto anche l’art. 9.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che la questione dell’adesione al condono era stata sollevata per la prima volta in Cassazione; inoltre, il motivo era privo di specificità e la dedotta adesione risultava da una mera affermazione e dal richiamo a un estratto della banca dati interna dell’Agenzia, senza indicazione né produzione dell’istanza di condono sottoscritta dal contribuente e accettata dall’Amministrazione. La decisione di merito favorevole al contribuente resta quindi ferma. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il resistente non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
La disposizione è richiamata quale base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte non esamina nel merito tale censura, perché dichiara inammissibile il ricorso.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La norma è richiamata in relazione al quesito di diritto formulato nel ricorso. La Corte non decide la questione sulla correttezza del quesito, ma dichiara il ricorso inammissibile per difetto di specificità della censura e per la novità della questione.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9
L’Agenzia invocava queste disposizioni sostenendo che l’adesione al condono per gli anni interessati comportasse rinuncia al rimborso. La Corte non decide se il condono produca tale effetto nel caso concreto: rileva che l’adesione non è stata provata con la produzione dell’istanza sottoscritta dal contribuente e accettata dall’Amministrazione.
Massime di principio
- Una questione non dedotta nei precedenti gradi di giudizio non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione, salvo i limiti propri del giudizio di legittimità.
- La censura in Cassazione deve essere specifica e sostenuta da elementi documentali idonei: una mera affermazione della parte o un estratto di una banca dati interna non dimostrano, da soli, un fatto decisivo contestato.
- Quando si sostiene che un contribuente abbia aderito a una definizione agevolata, occorre indicare e produrre la relativa istanza sottoscritta e dimostrare che sia stata positivamente accettata; in mancanza, non è possibile fondare su tale adesione la pretesa rinuncia al rimborso.
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