Cassazione Civile, Ordinanza n. 05620/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di riconoscimento in Italia dell'efficacia esecutiva di un lodo arbitrale estero, reso a Zurigo secondo il Regolamento UNCITRAL, che condannava una società e una persona fisica al pagamento di una somma in favore della ricorrente a titolo di restituzione di un finanziamento garantito personalmente. Il Presidente della Corte d'appello aveva rigettato l'istanza, ritenendo non conforme all'ordine pubblico il lodo, perché nei difensivi era stata prospettata la tesi che il contratto di mutuo celasse un accordo fraudolento di riciclaggio di denaro e perché il lodo aveva ritenuto comunque deferibile ad arbitri la controversia anche senza prova del delitto. La società interessata aveva proposto opposizione, sostenendo che la questione dell'ordine pubblico doveva essere affrontata in sede di opposizione e che il Presidente aveva invaso il merito arbitrale. La Corte d'appello ha però dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività della notificazione, rilevando che la notifica dell'atto di opposizione, affidata alle Poste, era stata compiuta oltre il termine previsto e che la successiva rinnovazione non poteva essere salvata né come rimessione in termini né in forza dell'art. 153, secondo comma, c.p.c. La ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: violazione degli artt. 115 e 153, secondo comma, c.p.c. per non avere la Corte considerato il contenuto dell'opposizione e le circostanze che dimostravano la non imputabilità dell'esito negativo della prima notifica; violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per motivazione illogica e omessa verifica delle circostanze eccezionali; violazione degli artt. 153, secondo comma, c.p.c., 24 e 111 Cost., degli artt. 47 e ss. CDFUE e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che il ritardo nella riattivazione della notifica era dipeso da ricerche rese necessarie dall'errore dell'agente notificatore. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha accolti, rilevando dagli atti che la prima notifica era stata tempestivamente richiesta ma era fallita per errore dell'indirizzo indicato dall'agente notificatore, che la ricorrente aveva poi chiesto la rinnovazione in udienza e che la seconda notifica era andata a buon fine al medesimo indirizzo. Ha quindi affermato che l'autorizzazione alla rinnovazione, intervenuta dopo la scadenza del termine, implicava già un apprezzamento positivo sulla sanabilità del vizio e sulla non imputabilità dell'esito negativo, non rimettibile in discussione; ha inoltre valorizzato la complessità delle notifiche all'estero e l'errore dell'agente notificatore come circostanza eccezionale idonea a giustificare il ritardo nella riattivazione del procedimento notificatorio. Di conseguenza, ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività della notifica, ritenendo fondati i motivi relativi alla rimessione in termini e alla conservazione degli effetti della prima richiesta di notificazione. Ha quindi rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il termine per proporre opposizione contro il decreto di riconoscimento o diniego dell'efficacia esecutiva del lodo è perentorio, ma la sua inosservanza va valutata tenendo conto della disciplina della notificazione e della possibile rimessione in termini in presenza di causa non imputabile.
è richiamato per individuare il termine di decorrenza connesso alla comunicazione del decreto e per verificare la tempestività della prima richiesta di notificazione.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
consente la rimessione in termini quando la decadenza sia dipesa da causa non imputabile; nella specie la Corte afferma che la rinnovazione della notifica e l'errore dell'agente notificatore avrebbero dovuto essere valutati come idonei a evitare la decadenza.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
la Corte d'appello aveva escluso il suo rilievo; la Cassazione non lo pone a fondamento della decisione, concentrandosi invece sulla tutela del contraddittorio e dell'affidamento nella direzione del processo.
richiamato nel motivo di ricorso per denunciare l'omessa considerazione del contenuto dell'atto e delle circostanze di fatto risultanti dagli atti.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione ritenuta illogica e incongrua della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
la Corte richiama il principio del giusto processo e dell'esigenza di decisioni prevedibili e non a sorpresa, soprattutto quando il giudice abbia già indirizzato la parte su come rinnovare la notifica.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa e dell'accesso effettivo al giudice.
art. 6 CEDU
usato per ribadire che le regole processuali devono essere applicate in modo conforme al giusto processo e all'accessibilità al giudice.
artt. 47 e ss. CDFUE
richiamati nel motivo di ricorso a tutela del diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo.
Massime di principio
- Quando una notificazione di un atto processuale, tempestivamente richiesta, non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, il giudice deve valutare con attenzione se la successiva riattivazione del procedimento notificatorio consenta la conservazione degli effetti della domanda o dell'impugnazione, senza applicare meccanicamente il termine massimo di riattivazione.
- L'autorizzazione giudiziale alla rinnovazione della notificazione, soprattutto se concessa dopo la scadenza del termine di impugnazione, implica un apprezzamento positivo sulla sanabilità del vizio e sulla non imputabilità dell'esito negativo originario, che non può essere poi facilmente rimesso in discussione nella decisione finale.
- In presenza di notificazioni all'estero, la complessità degli adempimenti, i tempi lunghi di restituzione dell'atto e l'eventuale errore dell'agente notificatore possono integrare circostanze eccezionali idonee a giustificare un ritardo nella riattivazione del procedimento notificatorio.
- Il principio del giusto processo esige interpretazioni delle norme processuali che assicurino accesso effettivo al giudice, trasparenza e prevedibilità delle decisioni, evitando declaratorie di inammissibilità a sorpresa quando la parte abbia seguito le indicazioni impartite dallo stesso giudice.
- La verifica della tempestività di un'impugnazione o opposizione richiede di considerare l'intero sviluppo concreto del procedimento notificatorio e non solo la data dell'ultima notifica andata a buon fine.
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