Cassazione Penale, Sentenza n. 36775/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, annullando parzialmente il sequestro probatorio disposto il 7/2/2024, aveva ordinato la restituzione di molti documenti e dati, ritenendo il decreto di sequestro carente nella motivazione sulla pertinenzialità differita e nella indicazione di un programma minimo per la selezione dei dati informatici. Il Procuratore sosteneva che il sequestro era legittimo e necessario per accertare una più ampia base imponibile collegata alla presunta fittizia esterovestizione e che il Tribunale aveva errato limitando l'oggetto della ricerca alla sola rendita vitalizia. Ferrero impugnava l'ordinanza nella parte relativa al rigetto della sua opposizione basata sul segreto professionale per documenti sequestrati presso il suo studio, sostenendo che il segreto professionale doveva essere valutato con la procedura di cui all'art.256 c.p.p. e che alcuni fascicoli erano atti di causa protetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica, ritenendo che le doglianze riguardassero in gran parte una rivalutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità e che il Tribunale del riesame avesse motivato correttamente la limitazione del sequestro al tema specifico della rendita vitalizia e dell'esterovestizione. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il cosiddetto decalogo adottato dal Tribunale come conforme alla giurisprudenza di legittimità sul principio di proporzionalità nell'acquisizione di masse di dati informatici. Quanto al ricorso di Ferrero, la Corte lo ha ritenuto infondato: ha confermato che il segreto professionale, nella sua disciplina codicistica, è opponibile principalmente in sede di testimonianza e non può essere esteso nella forma invocata dall'indagato; dunque il sequestro eseguito nello studio professionale è stato considerato legittimo e non è stata riconosciuta la nullità degli atti per mancata procedura ex art.256 c.p.p. In sintesi, la Cassazione ha respinto i ricorsi, lasciando sostanzialmente in piedi l'orientamento del Tribunale del riesame che aveva limitato il sequestro ai documenti certamente pertinenti.
Norme richiamate
Disciplina del sequestro probatorio; la Corte richiede motivazione specifica sulla finalità probatoria e sul rapporto di pertinenzialità tra beni e reato
Regole sul sequestro a fini probatori; richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e proporzionalità nella acquisizione di dati e supporti informatici
Procedura per l'ordine di esibizione e per l'opposizione del segreto; interpretata come disciplina che regola il rapporto tra obbligo di esibizione e segreto, ma non come strumento che estende il segreto professionale all'indagato
Norma sul segreto professionale collegata alla testimonianza; la Corte sottolinea che la previsione riguarda in via principale i testimoni e non l'indagato/imputato
Garanzie relative agli atti di causa e alla funzione difensiva; la Corte ricorda che tali tutele non si traducono in un privilegio dell'indagato quando il sequestro riguarda documenti pertinenti all'accertamento del reato a suo carico
Poteri del Tribunale del riesame; la Corte afferma che il Tribunale non può supplire a motivazioni assenti del provvedimento genetico integrandole ex novo
Limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali e probatorie; il ricorso è ammesso per viola zione di legge, non per valutazioni fattuali
art. 275 cod. proc. pen.; principi costituzionali e convenzionali
Principio di proporzionalità (richiamato dalla giurisprudenza) come parametro per valutare l'equilibrio tra compressione di diritti e finalità probatoria
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere, anche in forma concisa, la descrizione concreta della condotta contestata e la finalità probatoria; non è sufficiente l'enunciazione della sola norma incriminatrice
- La acquisizione di masse di dati informatici può essere disposta, ma solo se adeguatamente motivata rispetto alla necessità di un sequestro esteso; in assenza di motivazione la misura non può assumere carattere meramente esplorativo
- La copia forense integrale dei dati non giustifica di per sé la trattenuta illimitata dell'insieme dei dati: la copia è uno strumento per preservare il contenitore ma va seguita da selezione e restituzione rapida di quanto non pertinente
- Il giudice del riesame deve verificare proporzionalità e pertinenzialità; tuttavia non può, in sede di riesame, integrare motivazioni assenti nel provvedimento genetico originario
- Il segreto professionale, secondo la disciplina processuale interpretata dalla Corte, non è opponibile dall'indagato/imputato nella forma invocata per sottrarre documenti all'acquisizione; la procedura di cui all'art.256 c.p.p. tutela il terzo titolare del segreto, ma non trasforma l'indagato in titolare di un privilegio analogo
- In casi analoghi è prudente che il Pubblico Ministero espliciti nel decreto le ragioni della estensione del sequestro e i criteri previsti per la selezione dei dati, e che le parti terze siano ascoltate tramite le garanzie procedurali previste
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