Cassazione Penale, Ordinanza n. 04899/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la condanna inflitta in primo grado a una imputata ritenuta responsabile del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali o assistenziali. La pena era stata rideterminata. Con l'unico motivo di ricorso si deducevano manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, contestando in sostanza il giudizio sulla recidiva: secondo la difesa, l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva sarebbe stata fondata su un dato errato, ossia sulla pretesa commissione dell'ultimo reato a breve distanza da quello oggetto di giudizio. La ricorrente sosteneva quindi che il ragionamento della Corte territoriale fosse viziato nella valutazione dei precedenti penali e della loro significatività ai fini della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e il ricorso inammissibile. Ha osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sulla recidiva valorizzando plurimi precedenti penali, la loro omogeneità e la mancata distanza temporale tale da escludere la rilevanza dei precedenti, oltre alla natura e alle modalità della condotta, all'entità dell'omissione e all'assenza di condotte riparatorie. Ha quindi affermato che il giudice di merito aveva svolto una valutazione concreta della reiterazione dell'illecito come indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità, conforme ai principi delle Sezioni Unite, e che le censure difensive si risolvevano in una diversa lettura del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983
Norma incriminatrice posta a base della condanna oggetto di impugnazione.
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato per escludere l'estinzione dei reati precedenti, in relazione al termine quinquennale decorrente dal decreto penale di condanna.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudizio sulla recidiva non può ridursi a un mero riscontro formale dei precedenti penali, ma richiede una verifica in concreto della loro capacità di esprimere maggiore riprovevolezza e pericolosità dell'autore.
- Ai fini della recidiva, il giudice può valorizzare la natura dei reati precedenti, la loro omogeneità, la distanza temporale tra i fatti, l'eventuale reiterazione nell'ambito di una medesima attività e l'assenza di condotte riparatorie.
- La motivazione sul riconoscimento della recidiva è censurabile in cassazione solo se manca di razionalità o si fonda su presupposti manifestamente illogici; non è consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa lettura dei precedenti e della personalità dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, anche oltre il minimo ordinario nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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