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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34056/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 23 settembre 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la responsabilità per associazione per delinquere e furto aggravato e rideterminando la pena. Con i primi due motivi ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sufficienza delle prove della sua responsabilità per il furto e del suo stabile inserimento nell’associazione. Con il terzo motivo ha contestato, sotto il profilo motivazionale, il diniego delle attenuanti generiche. Nei motivi aggiunti ha proposto una lettura alternativa dei dati probatori. La Corte ha ritenuto i primi due motivi generici perché non indicavano gli elementi specifici posti a fondamento delle censure, il terzo non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, e i motivi aggiunti inammissibili perché diretti a ottenere una diversa valutazione delle prove.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati giudicati generici e privi dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: a fronte di una motivazione d’appello ritenuta logicamente corretta e corroborata dalle ammissioni dell’imputato, non individuavano concretamente gli elementi contestati. Il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto non deducibile in cassazione nella forma proposta e comunque manifestamente infondato, poiché la corte territoriale aveva motivato facendo riferimento allo stabile inserimento dell’imputato nel contesto criminale; non era necessario esaminare ogni elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente indicare quelli decisivi o rilevanti. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché sollecitavano una lettura alternativa delle prove. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, rafforzata dalle specifiche ammissioni dell'imputato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

    Il motivo di impugnazione deve indicare gli elementi specifici posti a fondamento della censura; la loro mancata individuazione rende il motivo generico e non consente al giudice di esercitare il sindacato.

Massime di principio

  • È generico il motivo di impugnazione che, pur contestando la sufficienza delle prove o la motivazione, non individua gli elementi specifici sui quali si fonda la censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi e svolgere il proprio sindacato.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio mediante la mera proposta di una lettura alternativa dei dati esaminati dal giudice di merito.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare singolarmente tutti gli elementi dedotti o risultanti dagli atti: è sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, la cui valutazione può assorbire o superare gli altri.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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