Cassazione Penale, Sentenza n. 23201/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GIP di Trani con unico motivo di cassazione per violazione dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., sostenendo che il GIP era incompetente per materia/funzione ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.: la competenza per le questioni esecutive relative a più provvedimenti spetta al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima (nel caso di specie la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 30/06/2017 divenuta irrevocabile il 21/11/2018).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha applicato il principio secondo cui, in presenza di pluralità di provvedimenti eseguibili, la competenza spetta al giudice della condanna divenuta irrevocabile per ultima (art. 665, comma 4). Poiché l'ultima sentenza definitiva è quella della Corte d'appello di Bari (30/06/2017, irrevocabile 21/11/2018), il GIP di Trani risultava incompetente a decidere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Bari per il prosieguo.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al riconoscimento della continuazione tra reati; disciplina l'accertamento della continuazione ai fini dell'esecuzione e dell'aggregazione delle pene.
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Attribuisce la competenza funzionale in materia esecutiva al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, per garantire l'unitarietà della funzione esecutiva.
art. 606, lett. c), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme processuali; è la rubrica utilizzata dal Procuratore per denunciare l'erronea applicazione delle norme sulla competenza.
Consente l'annullamento senza rinvio quando il vizio sia di tal natura che impone la trasmissione degli atti al giudice competente, come nel caso di nullità per violazione della competenza.
Principio del "giudice naturale" precostituito per legge
Principio costituzionale che giustifica l'ancoraggio della competenza a un parametro oggettivo (la cronologia del passaggio in giudicato) per assicurare che la funzione giudiziaria sia svolta dal giudice legittimo previsto dalla legge.
Massime di principio
- In materia esecutiva, se esistono più provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza spetta al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se riguarda reati diversi.
- Prima di decidere sul riconoscimento della continuazione ex art. 671, il giudice deve verificare quale sia stato l'ultimo provvedimento divenuto definitivo: quella verifica condiziona la sua competenza funzionale.
- La decisione adottata da un giudice materialmente incompetente per funzione comporta nullità per violazione della competenza e può essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice competente.
- Il rimedio in Cassazione per l'erronea applicazione delle norme processuali sulla competenza è esperibile ai sensi dell'art. 606, lett. c), e può condurre all'annullamento dell'atto impugnato.
- La regola di concentrazione della funzione esecutiva mira a garantire unità e continuità dell'esecuzione delle pene e a rispettare il principio del giudice preordinato dalla legge; in situazioni analoghe si dovrà sempre considerare la data di irrevocabilità delle sentenze.
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