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Sentenza

Sentenza del 26/01/2024 n. 26 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2011 e 2012 (omessa dichiarazione di redditi prodotti in Germania derivanti da attività di gelateria, con recupero a tassazione di redditi e addizionali, interessi e sanzioni) e di un avviso di irrogazione sanzioni (2011-2014) per omessa dichiarazione di investimenti esteri. L'Ufficio aveva fondato l'accertamento su attività istruttoria della Guardia di Finanza e su una nota informativa dell'autorità tedesca che aveva accertato maggiori redditi e avviato procedimento penale per evasione fiscale in Germania. Il contribuente eccepiva, fra gli altri motivi, la prevalenza della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni (art. 4) per la soluzione della doppia residenza, la decadenza dei termini, vizi di motivazione e di ricostruzione sintetica, la mancanza di prova da parte dell'Ufficio e l'errata determinazione dei redditi comunicati dalla Germania.

La decisione

Le Commissioni Tributarie di primo grado avevano accolto i ricorsi del contribuente valorizzando in via assorbente la nullità/illegittimità degli atti per violazione della Convenzione italo-tedesca; l'Agenzia aveva appellato. La Corte d'appello ha respinto gli appelli dell'Ufficio confermando le decisioni di primo grado: ha ritenuto provata la doppia residenza e, applicando l'art. 4 della Convenzione (criteri gerarchici: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità), ha individuato il centro degli interessi vitali del contribuente in Germania (attività economica esclusiva svolta lì, trattamento medico e scontamento pena in Germania, famiglia in Germania, altri elementi fattuali), con conseguente prevalenza della competenza fiscale tedesca. Pertanto gli atti impositivi e sanzionatori italiani sono stati annullati; l'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di lite (complessivi Euro 7.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Repubblica Federale di Germania contro le doppie imposizioni

    art. 4, comma 1 e 2: regole per la determinazione della residenza fiscale e criteri sequenziali per risolvere i casi di doppia residenza (abitazione permanente; centro degli interessi vitali; soggiorno abituale; nazionalità; accordo tra autorità competenti).

    La Corte ha applicato il comma 2 dell'art. 4 come criterio prevalente per risolvere la doppia residenza: non conta solo la residenza anagrafica italiana, ma la disponibilità fattuale di un'abitazione, il centro degli interessi personali ed economici e le circostanze di fatto (attività lavorativa esclusiva in Germania, famiglia e cure mediche in Germania, procedure fiscali e penali tedesche).

  • Art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La norma interna stabilisce i criteri alternativi per la residenza fiscale italiana (iscrizione anagrafica, domicilio o residenza ai sensi del codice civile). Tuttavia, in caso di conflitto con un altro Stato contraente la Convenzione internazionale (art. 4), si applicano i criteri convenzionali di collegamento; la mera presenza nell'anagrafe italiana/AIRE non risolve la questione quando la Convenzione individua una diversa residenza fiscale.

  • Articoli denunciati in ricorso (es. artt. 38, 39, 43 D.P.R. n. 600/1973; art. 165 TUIR; art. 24 convenzione; D.lgs. 472/1997, ecc.)

    Tali norme sono state invocate dal contribuente a sostegno di varie eccezioni (decadenza termini, vizi di motivazione, presupposti per ricostruzione sintetica e per l'irrogazione di sanzioni). Tuttavia la Corte ha deciso in via assorbente richiamando la Convenzione internazionale: avendo individuato la competenza fiscale in Germania, non si è resa necessaria un'ulteriore disamina approfondita di questi profili.

Massime di principio

  • In caso di doppia residenza fiscale tra Italia e altro Stato contraente, prevale la disciplina della Convenzione internazionale (art. 4): applicare in sequenza i criteri indicati (abitazione permanente; centro degli interessi vitali; soggiorno abituale; nazionalità; accordo tra autorità).
  • La disponibilità di un'abitazione va valutata nella sua concreta disponibilità di fatto e non solo in termini di proprietà formale: conta dove la persona effettivamente vive per la maggior parte del periodo fiscale.
  • Il 'centro degli interessi vitali' si valuta con riferimento a elementi concreti e plurimi: luogo dell'attività economica principale, sede degli interessi familiari, cure mediche, effettiva permanenza, procedimenti fiscali o penali e altri legami personali/economici.
  • La mera iscrizione anagrafica in Italia o la mancata cancellazione/AIRE non sono di per sé determinanti quando esistono elementi fattuali forti che collocano il centro degli interessi nell'altro Stato contraente.
  • Se la competenza fiscale spetta all'altro Stato in base alla Convenzione e il contribuente vi è stato effettivamente tassato o sottoposto a procedure fiscali in quell'ordinamento, l'amministrazione italiana incontra notevoli limiti nel recuperare imponibile e sanzioni per gli stessi fatti.
  • In contenziosi similari il contribuente deve raccogliere e documentare elementi (contratti di locazione, documenti anagrafici/di iscrizione estera, dichiarazioni fiscali estere, buste paga, fatture, cartelle cliniche, procedimenti giudiziari esteri, attestazioni di soggiorno) per dimostrare il centro degli interessi vitali nell'altro Stato.
  • L'Amministrazione finanziaria che contesta la residenza italiana deve fornire prove concrete e deduzioni logiche che smentiscano la situazione fattuale indicata dal contribuente: la semplice titolarità di un immobile in Italia non basta per prevalere.

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