Cassazione Penale, Ordinanza n. 35994/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo di mancanza di motivazione non sia deducibile contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che non fosse stata dedotta l'illegalità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un tentativo di furto aggravato. Ha denunciato un vizio di mancanza di motivazione della decisione di patteggiamento. La Corte rileva però che, nel regime vigente per l'impugnazione delle sentenze ex art. 444 c.p.p., sono proponibili soltanto specifici motivi: difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza, nonché motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato. Il vizio di motivazione dedotto non rientra tra quelli consentiti e non è stata neppure denunciata l'illegalità della pena.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e il nuovo regime dei motivi di ricorso contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
indicato come riferimento temporale per l'applicazione del nuovo regime alle richieste di patteggiamento e alle relative impugnazioni successive al 3 agosto 2017.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili censure generiche o il vizio di motivazione.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento non deduce uno dei motivi tipizzati dalla legge, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile senza esame del merito.
- L'illegalità della pena costituisce motivo autonomo e necessario per contestare il trattamento sanzionatorio nel patteggiamento; se non è specificamente dedotta, la doglianza sulla motivazione non può essere convertita in critica alla pena.
- Il nuovo regime limitativo dei motivi di impugnazione per il patteggiamento si applica alle richieste e alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017.
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