Cassazione Penale, Ordinanza n. 32756/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi non soddisfacevano l'onere di specificità richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p., perché non indicavano in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento delle censure. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28/04/2025, che aveva confermato la condanna per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. La difesa ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sia sull'affermazione di responsabilità penale sia sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto, però, che le doglianze fossero formulate in modo del tutto aspecifico e generico, senza un confronto concreto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale era invece sorretta da un apparato argomentativo ritenuto coerente con quello del Tribunale.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
Norma incriminatrice richiamata come base della responsabilità penale confermata nei giudizi di merito.
I motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
Richiamato, insieme all'art. 581 c.p.p., quale parametro per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure sulla motivazione non possono limitarsi a formule generiche di illogicità o contraddittorietà, ma devono confrontarsi in modo puntuale con l'apparato argomentativo della decisione impugnata.
- La mancata specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento di ciascun motivo determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione coerente e conforme a quella di primo grado, la mera riproposizione di doglianze aspecifiche non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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