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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09048/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale effettuata a mani della madre, sostenendo che all'epoca della notificazione non conviveva con la madre. A sostegno ha prodotto un certificato di residenza storico che attestava residenze diverse (fino al giugno 2006 in un comune diverso dai genitori e poi trasferimento in altro comune), deducendo che tale mancata convivenza avrebbe viziato la notifica

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui quando la notificazione è stata effettuata a mani di persona indicata come convivente nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza della convivenza deve essere provata rigorosamente; non è sufficiente l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in luogo diverso, soprattutto in presenza di un stretto vincolo familiare tra destinatario e persona che ha ricevuto l'atto. Pertanto è stata esclusa la violazione di legge denunciata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza pronunciata l'11/12/2025

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per giustificare l'irrogazione di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e manifestamente infondato

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per il principio relativo all'applicazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) e alla possibilità di determinarne l'importo in via equitativa quando non sussiste colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Cass. Sez. 2, n. 25411/2024 (Agostino)

    Sez. 2, n. 25411 del 30/05/2024

    Richiamata come orientamento recente che conferma il principio secondo cui l'eccezione sulla mancata convivenza richiede prova rigorosa quando la relazione dell'ufficiale giudiziario indica la consegna a persona convivente

  • Cass. Sez. 3, n. 3959/2021 (Bibbiani)

    Sez. 3, n. 3959 del 12/11/2021, dep. 2022

    Giurisprudenza citata per affermare che l'allegazione di un certificato anagrafico non è di per sé sufficiente a dimostrare l'inesistenza della convivenza ai fini della nullità della notificazione

  • Cass. Sez. 3, n. 229/2017 (Z.)

    Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018

    Ulteriore precedente che sostiene l'onere probatorio rigoroso a carico di chi eccepisce la mancata convivenza

  • Cass. Sez. 5, n. 38578/2014 (Salvatore)

    Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014

    Precedente che conferma il principio consolidato che la presenza di vincoli familiari rafforza la presunzione di validità della notificazione a persona convivente indicata dall'ufficiale giudiziario

Massime di principio

  • La notificazione effettuata a mani di una persona indicata come convivente nella relazione dell'ufficiale giudiziario si presume valida: chi contesta la validità deve fornire prova rigorosa e convincente della mancata convivenza
  • Un certificato anagrafico di residenza che indica sedi diverse non è, di per sé, prova sufficiente per dichiarare nulla la notificazione; è necessario un insieme probatorio più ampio (es. dichiarazioni, elementi di fatto sulla concreta separazione, documenti che attestino l'assenza abituale dalla casa al momento della notifica)
  • La sussistenza di un rapporto di stretta parentela tra il destinatario e la persona che ha ricevuto l'atto rende più difficile la demolizione della presunzione di correttezza della notifica
  • Chi propone ricorso sulla base di nullità formali palesemente infondate può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va dunque valutata con attenzione la fondatezza della doglianza prima di impugnare
  • In situazioni analoghe è consigliabile raccogliere prove dirette (es. testimonianze, documentazione di assenza temporanea, registrazioni o altri elementi concreti) sulla mancata consegna all'interessato per sorreggere efficacemente l'eccezione di nullità della notificazione

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