Cassazione Civile, Ordinanza n. 22227/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo della precedente ordinanza, aggiungendo dopo le parole indicate la formula "con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne ha fatto richiesta". Ha inoltre escluso la regolazione delle spese del presente procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori)
La controversia
I difensori di una società contribuente hanno chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, nel rigettare il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di merito in materia di Ires 2009, aveva condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore della società, ma aveva omesso di disporne la distrazione in favore dei difensori, pur in presenza di espressa istanza contenuta nel controricorso. I ricorrenti hanno quindi domandato l'integrazione del dispositivo con la formula di distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamato dall'art. 391-bis c.p.c., e non con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ha inoltre ribadito che il diritto del difensore alla distrazione sorge per la sola dichiarazione e che la richiesta è validamente proposta anche senza espressa indicazione dell'anticipazione delle spese e della mancata riscossione degli onorari.
Norme richiamate
"il diritto dell’avvocato ex art. 93 c.p.c. sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione"
la distrazione delle spese può essere disposta sulla base della sola richiesta del difensore; l'avvenuta anticipazione e la mancata riscossione degli onorari possono ritenersi implicitamente ricomprese nella domanda di distrazione.
il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio per emendare l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese.
la disciplina della correzione degli errori materiali del giudice di merito è richiamata come modello per la correzione anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
viene richiamata la procedura di correzione dinanzi alla Corte di cassazione, con notifica del decreto agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima dell'adunanza.
consente l'applicazione del procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione.
è richiamato per la modalità di notificazione del ricorso e del decreto nel procedimento di correzione davanti al giudice di merito.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., anche quando l'omissione riguardi una decisione della Corte di cassazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma ai fini dell'impugnazione ordinaria, ma una statuizione accessoria che può essere integrata mediante correzione del provvedimento.
- Il diritto del difensore alla distrazione delle spese sorge per il solo fatto della sua dichiarazione in tal senso, senza necessità di una formula sacramentale circa l'anticipazione delle spese o la mancata riscossione degli onorari.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è funzionale alla ragionevole durata del processo e consente al difensore di ottenere in modo rapido il titolo esecutivo per il recupero delle somme distratte.
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